ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE - EX ISVAP OGGI IVASS
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge 135/2012, l'IVASS è subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP che fu istituito con l. 12.8.1982 n. 576 modificata ed integrata con la l. 9.1.1991 n. 20.
La legge, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, ha stabilito che organi dell'IVASS sono: il Presidente, carica attribuita al Direttore Generale della Banca d'Italia, il Consiglio e il Direttorio integrato formato dai componenti il Direttorio della Banca d'Italia e dai Consiglieri IVASS. Il Presidente promuove e coordina l'attività del Consiglio, al quale compete l'amministrazione generale dell'Istituto. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica.
L'IVASS esercita con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, la vigilanza assicurativa per la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Le funzioni di vigilanza sono esercitate nei confronti: a) delle imprese che esercitano nel territorio della Repubblica italiana attività di assicurazione e riassicurazione; b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali tali imprese sono incluse, in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile (c.d. vigilanza "supplementare"); c) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (agenti, broker e loro collaboratori).
La legge assegna all'IVASS anche un compito di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore; in particolare, l'IVASS disciplina l'informazione preliminare ed in corso di contratto che deve essere messa a disposizione del contraente, stabilisce le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti ad osservare nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, ne verifica il puntale adempimento. Dette competenze vengono esercitate nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.
Per esercitare la vigilanza sul settore assicurativo l'IVASS si avvale di poteri di natura autorizzatoria, prescrittiva, accertativa, cautelare (quali l'imposizione di vincoli sulle attività patrimoniali, il divieto di disporre dei beni dell'impresa o di intraprendere nuovi affari) e sanzionatoria (quali, oltre alla erogazione di sanzioni pecuniarie, la radiazione dal RUI degli intermediari assicurativi, la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di sottoporre le imprese alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa).
Le norme sulla vigilanza sono essenzialmente riunite nel Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006) e nei relativi Regolamenti di attuazione.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS può richiedere ai soggetti vigilati la comunicazione di dati e notizie, disporre ispezioni e indagini specifiche, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese, i rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per il ramo r.c. auto. Può inoltre ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese nonché procedere direttamente alla convocazione quando questi non vi abbiano ottemperato. Nel caso in cui l'impresa violi le norme che è tenuta a rispettare o adotti comportamenti che potrebbero pregiudicare la sua stabilità, l'IVASS può adottare misure sanzionatorie e/o correttive (quali la richiesta di intervenire sulle riserve e altre misure di carattere patrimoniale volte al risanamento dell'impresa).
Entro il mese di giugno di ogni anno viene trasmessa al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
La provenienza della quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento è costituita dal contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati che viene stabilito anno per anno tenendo conto delle spese di funzionamento dell'Autorità: le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.
La contabilità dell'IVASS viene verificata dai revisori esterni nominati, per la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli esercitati dalla Corte dei Conti sul bilancio di previsione finanziaria e sul bilancio d'esercizio.
Fonte: sito IVASS