ISTRUZIONI DI VIGILANZA
Provvedimenti che la Banca d’Italia emana nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 4 TUBC. I documenti sono pubblicati sul Bollettino di Vigilanza, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale quando hanno carattere generale e contengono disposizioni destinate a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. Sono, inoltre, disponibili in linea sul sito della Banca d’Italia (http://www.bancaditalia.it/ ). Secondo la dottrina prevalente hanno natura amministrativa. Hanno generalmente contenuto di ordine e di divieto e non di mera direttiva. La violazione delle Istruzioni può dar luogo all’applicazione di provvedimenti sanzionatori, di provvedimenti di rigore o semplicemente a strumenti informali di intervento da parte della Banca d’Italia riconducibili all’ambito della moral suasion. Sono atti di questa specie: le Istruzioni di Vigilanza per le banche, le Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare, le Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’”Elenco Speciale”, le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali e le Istruzioni per la Centrale dei rischi.