ISTITUZIONE
Negli enti locali è una delle forme giuridiche con cui possono essere gestiti i servizi pubblici (art. 113 e 114 TULOEL). L’istituzione è la forma riservata ai servizi sociali senza rilevanza d’impresa. Sono organi dell’istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore. A quest’ultimo è riservata la responsabilità della gestione. Il controllo contabile è compiuto dal collegio dei revisori dei conti dell’ente locale. Nomina e revoca degli organi sono disciplinate dallo statuto dell’ente locale. Ordinamento e funzionamento sono stabiliti dallo statuto dell’istituzione e nei regolamenti dell’ente locale. L’ente locale conferisce all’istituzione il fondo di dotazione, invigila su di essa, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali “costi sociali”. Peraltro l’istituzione deve adeguare l’attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio raggiungere attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Gli “atti fondamentali” che devono essere approvati dall’ente locale sono: il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale e azienda speciale; i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale; il conto consuntivo; il bilancio di esercizio. L’istituzione è fiscalmente equiparata a una società di capitali ed è quindi soggetta a IRES e a IVA.