ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
Acr.: Imel. L’art. 55 della l. 1.3.2002 n. 39 (legge comunitaria per il 2001), comprende la disciplina di attuazione delle direttive comunitarie (direttiva CE 18.9.2000, n. 28 e direttiva CE 18.9.2000, n. 46) in materia di Istituti di moneta elettronica (Imel). La disciplina degli Imel è inserita nel corpo del TUBC (Titolo V bis), di cui applica per rinvio numerose norme. Specifiche disposizioni estendono l’applicazione delle norme in tema di antiriciclaggio alla nuova categoria di intermediari. Gli Imel sono imprese, diverse dalle banche, che svolgono, in via esclusiva, l’attività di emissione di moneta elettronica. Questa è intesa come un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previo ricevimento di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente (art. 1, comma 2, lett. h ter, TUBC). Gli Imel possono anche svolgere attività connesse e strumentali e offrire servizi di pagamento. È, però, loro preclusa l’attività di concessione di crediti in qualunque forma. Per la configurazione del sistema dei controlli, la normativa richiama le disposizioni del TUBC in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva e di disciplina delle crisi (eccetto quella relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti). Si applicano le disposizionidel TUBC anche in tema di sanzioni, tutela della riserva di attività e di denominazione. La Banca d’Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica.