ISPEZIONE BANCARIA
Strumento di vigilanza ispettiva. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUBC, la Banca d’Italia ha facoltà di effettuare presso le banche e di richiedere alle stesse l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari allo svolgimento delle sue funzioni. Gli accertamenti ispettivi, oltre a verificare la rispondenza delle segnalazioni statistiche inviate all’Organo di vigilanza alle risultanze del sistema informativo interno, hanno il compito di valutare la complessiva affidabilità di tale sistema. I metodi e le procedure d’indagine si basano su criteri determinati, dei quali è assicurata un’adeguata pubblicità in ossequio alle disposizioni del t.u. bancario. L’ispezione si accompagna e si conclude con verbali sottoscritti anche dal legale rappresentante e dal direttore generale della banca; in ogni caso, il rapporto degli ispettori si trasforma in un documento che il direttore della filiale locale della Banca d’Italia comunica agli Organi della banca. Molteplici e variegati – per modalità e per livello di incisività – sono gli interventi nei quali l’azione di vigilanza ispettiva può concretizzarsi. Essi possono consistere nella semplice richiesta di chiarimenti, nella sensibilizzazione dei responsabili alla soluzione di problemi emersi in sede di analisi, nell’emanazione di provvedimenti prudenziali specifici, nello svolgimento di incontri con gli esponenti aziendali. In relazione all’estensione della vigilanza ispettiva, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 2, TUBC, la Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane nel territorio di tale Stato ovvero concordare diverse modalità di verifica. Per converso, le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare le succursali in territorio italiano di banche da esse autorizzate (art. 54, comma 3). Inoltre, se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamenteagli accertamenti o concordare altre modalità delle verifiche. Accordi di questo genere, a condizione di reciprocità, possono essere raggiunti anche con Stati extracomunitari (art. 54, comma 4). Nel rispetto di quanto stabilito dal CICR, la Banca d’Italia può esercitare controlli sulle succursali in territorio italiano di banche comunitarie (art. 55). Analoghe potestà ispettive si riscontrano nei confronti dei soggetti sottoposti a vigilanza su base consolidata (art. 65, TUBC). Gli ultimi due commi dell’art. 68, così come modificati dall’art. 14 d.lg. 1999/342, disciplinano l’esercizio dell’attività di vigilanza ispettiva per società stabilite in Stati comunitari o extracomunitari. Nell’espletamento delle funzioni di vigilanza ispettiva i unzionari della Banca d’Italia rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio, Delle eventuali irregolarità constatate riferiscono al Governatore della Banca d’Italia, anche quando assumano la veste di reati (v. anche vigilanza bancaria).