IRAP
Tributo proprio delle Regioni istituito con d.lg. 15.12.1997 n. 446, con lo scopo di introdurre nuove modalità di imposizione delle attività di lavoro autonomo e di impresa e di dare significativo impulso al processo di federalismo fiscale. La riforma Tremonti del sistema fiscale statale (l. 7.4.2003 n. 80) ne prevede la graduale eliminazione. La sua introduzione ha comportato la contestuale abrogazione dell’ILOR, dell’ICIAP, dei contributi per il servizio sanitario nazionale, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita IVA e di taluni tributi minori. Si caratterizza in quanto tributo locale, applicabile alle attività produttive esercitate in ciascunaRegione; reale ed oggettivo, perché prescinde da un esame del soggetto di imposta, analizzando la tipologia delle attività dallo stesso svolte; indeducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Costituisce presupposto di imposta l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. Conseguentemente sono soggetti passivi dell’IRAP gli imprenditori, gli artisti e i professionisti (persone fisiche); le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato; le società di persone ed equiparate; gli enti non commerciali, pubblici e privati; i produttori agricoli titolari di reddito agrario, non esonerati dagli adempimenti ai fini IVA; le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Non sono soggetti passivi del tributo, per espressa disposizione di legge, i fondi comuni di investimento; i fondi pensione; i gruppi europei di interesse economico (GEIE). La base imponibile del tributo è costituita dal valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione. In linea generale, il valore della produzione netta è rappresentato dall’eccedenza dei proventi sui costi, senza considerare, tra questi ultimi, il costo del lavoro e gli interessi passivi. Tra le disposizioni comuni previste al fine della determinazione del valore della produzione netta si ricordano quella che impone che i componenti positivi e negativi si assumano in conformità delle norme del TUIR e dell’applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi e quella secondo cui, indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili. Il d.lg. n. 446 detta poi regole specifiche e dettagliate per la determinazione della base imponibiledelle imprese industriali, mercantili e di servizi, delle banche e altri enti e società fi- nanziari, delle imprese di assicurazione, degli artisti e professionisti, dei produttori agricoli titolari di reddito agrario, degli enti non commerciali e delle amministrazioni pubbliche. L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta come delineato l’aliquota del 4.25%. Sono peraltro previste differenziazioni, anche transitorie, di aliquota, per taluni settori di attività o categorie di soggetti (es. per le banche e per gli altri enti e società finanziari, per le imprese di assicurazione). Le Regioni, inoltre, a partire dal 2001, hanno facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l’aliquota indicata. Va notato per completezza che, a regime (dal periodo di imposta in corso al 1.1. 2000), le Regioni regoleranno con leggi proprie le procedure di applicazione del tributo, ferma restando l’immodificabilità di talune regole concernenti l’obbligo di dichiarazione (unica e da presentare congiuntamente a quella delle imposte sui redditi), gli obblighi contabili, le sanzioni, la giurisdizione ed altre. Sulle modifiche alla disciplina dell’IRAP, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 5.4.2005, n. 13/E per chiarire gli interventi normativi, fino ad oggi approvati, in attuazione della riforma Tremonti (l. 7.4.2003 n. 80 di delega per la riforma del sistema fiscale statale) che prevede la graduale riduzione dell’IRAP e la sua successiva eliminazione dal sistema (legge 7 aprile 2003, n. 80). Gli interventi normativi approvati hanno riguardato in particolare: l’articolo 5 della legge finanziaria 2003 (l. 27.12.2002 n. 289) e l’articolo 1, commi 347 e 348, della legge finanziaria 2005 (l. 30.12.2004 n. 311) che hanno apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell’IRAP, per quanto riguarda le deduzioni per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, le deduzioni dalla base imponibile per le piccole e medie imprese (PMI) e le deduzioni per l’incremento occupazionale.