INVIM

Acr. di: Imposta comunale sull’Incremento di Valore degli Immobili. Imposta che colpisce il plusvalore degli immobili ed il cui gettito è devoluto ai Comuni nel cui territorio sono situati gli immobili stessi. In particolare l’imposta si applica, secondo il disposto dell’art. 2, d.p.r. 26.10.1972 n. 643: agli atti di alienazione a titolo oneroso e di acquisto a titolo gratuito (anche per causa di morte) del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie); ai conferimenti in società di ogni tipo, alle assegnazioni a soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie; alle vendite forzate e alle sentenze di esecuzione specifica di concludere un contratto; al compimento di ciascun decennio dalla data dell’acquisto di immobili appartenenti a titolo di proprietà e di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto, agli enti pubblici e privati, ai consorzi, associazioni non riconosciute e altre organizzazioni senza personalità giuridica. Nei casi di fusione di più società si tiene conto anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate. Sono soggetti passivi dell’imposta: l’alienante a titolo oneroso; l’acquirente a titolo gratuito; la società titolare della proprietà, della nuda proprietà o dell’enfiteusi, al compimento del decennio, anche per gli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate; i contraenti di un atto di permuta relativa a immobili o il contraente che permuta, in cambio di altri beni, immobili. Per espresso disposto dell’art. 27, d.p.r. n. 643, cit., l’INVIM è intrasferibile, per cui è nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l’onere dell’imposta. Tuttavia i notai e gli altri pubblici ufficiali, in quanto obbligati al pagamento dell’imposta e delle soprattasse relative agli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati, hanno diritto a esercitare la relativa rivalsa. L’incremento di valore è costituito dalla differenza tra il valore dell’immobile alla data del trasferimento o al compimento del decennio e il suo valore alla data del precedente acquisto o della precedente tassazione, quest’ultimo aumentato delle spese di acquisto (spese notarili e oneri tributari), di costruzione e incrementative (relative a opere e utilità esistenti, concernenti l’affrancamento da servitù e oneri, o attinenti all’urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che alla demolizione di costruzioni esistenti nelle aree utilizzate a fine edificatori). Per i trasferimenti di immobili il valore iniziale e finale è quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro o di successione o determinato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per i trasferimenti non soggetti a tali imposte i predetti valori sono costituiti dai valori venali determinati secondo le disposizioni dell’imposta di registro. Per gli acquisti verificatisi prima del 1°.1.1963 il valore iniziale è quello venale degli immobili a tale data. In caso di applicazione dell’imposta per decorso decennio, si assumono come valore finale quello venale dell’immobile al compimento del decennio e come valore iniziale quello determinato, alla data di acquisto, con i criteri previsti per i trasferimenti o quello assunto a base della precedente tassazione. L’imposta si applica sulla base imponibile, per scaglioni di incremento determinati con riferimento al valore iniziale dell’immobile moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costituzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti tra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. Sul valore imponibile degli scaglioni così come definiti si applicano le aliquote corrispondenti comprese tra il 5 e il 30%. In ordine ai trasferimenti, i cedenti, i donanti, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti e le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione, debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito dall’Amministrazione finanziaria, contenente tra l’altro i seguenti elementi utili alla determinazione dell’imposta: le generalità, il domicilio e la qualità dei dichiaranti ovvero, se trattasi di dichiarazione resa da una società o ente, la sede degli stessi, oltre che le generalità del rappresentante legale o negoziale ovvero dell’amministratore che sottoscrive la dichiarazione medesima e il codice fiscale; le caratteristiche necessarie all’individuazione del bene e, cioè, natura, consistenza e ubicazione; il valore iniziale; gli estremi di registrazione dell’atto o della denuncia mediante i quali l’immobile fu acquistato; gli estremi dell’accertamento eventualmente effettuato dal Comune agli effetti dell’imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative. Per gli atti stipulati per intervento di notai e altri pubblici ufficiali, la dichiarazione (stilata dai soggetti passivi) va prodotta all’Ufficio dai predetti pubblici ufficiali, unitamente all’atto stesso e ad altro esemplare dell’atto in carta semplice. In caso di applicazione dell’imposta per decorso del decennio, le società e gli enti interessati devono presentare apposita dichiarazione all’Ufficio del registro, nella cui circoscrizione si trova l’immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio. Nella dichiarazione va indicato, oltre agli elementi di cui sopra, il valore della proprietà o della nuda proprietà al compimentodel decennio. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate, l’Ufficio del registro, salvo rettifica, liquida e riscuote l’imposta nei modi e nei termini stabiliti per l’imposta di registro, oppure, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell’imposta per decorsodel decennio, nei modi e nei termini stabiliti per l’imposta di successione. Si ricorda infine che, in seguito al d.lg. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili: “con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Tuttavia l’imposta continua a essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data […] L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili continuaa essere dovuta [...] anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all’incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992” (art. 17, commi 6 e 7). La Legge Finanziaria per il 2002 ha peraltro successivamente previsto che l’INVIM non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1.01.2002.

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