INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DISPOSIZIONI PENALI

Già regolati dagli artt. 6, 7, 8, e 9, d.l. 3.5.1991 n. 143 (conv., con modif., nella l. 5.7.1991 n. 197), a partire dal 1° gennaio 1994 gli aspetti penali della vigilanza e controllo sulle attività finanziarie di soggetti non bancari sono regolamentati dal TUBC (con le modifiche dell’art. 64 del d.lg. 23.7.1996 n. 415). Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal TUF.

1. Esercizio di attività finanziaria senza iscrizione nell’elenco generale UIC (art. 106 TUBC). In particolare, l’art. 106 riserva l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipanti, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal ministro del Tesoro, che si avvale dell’UIC. L’art. 132 (così come modificato dall’art. 64, comma 23, del d.lg. 1996/415) punisce chiunque svolga nei confronti del pubblico tali attività finanziarie senza essere iscritto in detto elenco, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni, prevedendo poi un aumento fino al doppio della pena pecuniaria se il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria. Se invece tali attività siano svolte in via prevalente nei confronti del pubblico, in assenza di iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco indicata nell’art. 113, è previsto l’arresto da sei mesi a tre anni. Il comma 6 dell’art. 106 stabilisce che l’UIC possa chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l’iscrizione nell’elenco, mentre il comma 7 pone in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari l’obbligo di comunicare all’UIC le eventuali analoghe cariche ricoperte presso altre società o enti. L’art. 141 TUBC (come modificato dall’art. 64, comma 29, d.lg. 23.7.1996 n. 415, decreto Eurosim) prevede, qualora tali comunicazioni contengano indicazioni false e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’arresto fino a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art.106 non si applicano agli intermediari iscritti, oltre che nell’elenco previsto da quest’ultimo articolo, nell’elenco speciale di cui all’art. 107: si tratta di intermediari dotati di rilevanti volumi di attività finanziaria o di determinati rapporti fra indebitamento e patrimonio, ovvero di soggetti esercenti attività di intermediazione in cambi, o di emissione e gestione di carte di credito e debito, per i quali il legislatore ha ritenuto opportuna la istituzione di un sistema di vigilanza più profondo, attribuito anche alla Banca d’Italia, del tutto assimilabile a quello previsto per le banche. L’art. 18 comma 3 TUF prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 TUBC possano esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, i servizi previsti dall’art. 1, comma 5, lettera a) TUF, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, oltre che dall’art. 1, comma 5 lettera c) TUF.

2. Requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. Dispone l’art. 109 TUBC che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari debbono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità determinati da un regolamento del ministro del Tesoro. Il difetto di tali requisitidetermina la decadenza dall’ufficio, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina, o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il medesimo regolamento stabilisce le cause di sospensione dalla carica, che deve essere pronunziata con le stesse modalità e gli stessi termini della decadenza. L’inosservanza di tali disposizioni è punita dall’art. 144 (come modificato dal d.lg. 1996/415) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (v. controllo bancario sui movimenti di capitale, disposizioni penali).

3. Altre disposizioni penali concernenti l’abusivismo.

3.a) Esercizio di attività finanziaria da chi è sprovvisto di abilitazione. Ulteriori ipotesi delittuose in materia di intermediazione finanziaria sono disciplinate nel capo I titolo I parte V del TUF: afferiscono alle condotte dei soggetti che, ponendosi come tramite fra gli investitori e il mercato, agevolino le transazioni sui prodotti finanziari. Lo scopo di tali norme è quello di contrastare l’espandersi dei fenomeni criminali del riciclaggio e dell’usura. In particolare, l’art. 166 primo comma TUF (si veda il collegamento con i reati in materia di abusivismo bancario e finanziario - capo I, titolo VIII, TUBC) punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a venti milioni la condotta di chi (sembrerebbe un reato non qualificato, ma invece va inteso come reato proprio) svolga, sprovvisto di abilitazione, le attività di cui al titolo II e titolo III TUF (servizi di investimentoo gestione collettiva del risparmio), all’art. 42 TUF (offerta in Italia di quote di fondi comuni d’investimento armonizzati e non armonizzati) e agli artt. 30 e 32 TUF (offerta fuori sede o promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari).

3.b) Esercizio abusivo della professione di promotore finanziario. Il secondo comma dell’art 166 TUF estende la pena del primo comma a chiunque eserciti professionalmente l’attività di promotore finanziario. La ratio dell’incriminazione è la tutela del corretto andamento del mercato e le garanzie patrimoniali degli investitori. L’elemento soggettivo è la coscienza e la volontà di compiere gli atti riservati.

3.c) Gestione infedele (art.167 TUF). Il delitto di gestione infedele di cui all’art. 167 TUF (ripropone il contenuto dell’art. 30 d.lg. 1996/ 415) punisce con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni chi “nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione della disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto” (si deduce che i servizi di investimento siano esclusi dall’ambito di applicazione della fattispecie). La condotta incriminata si caratterizza per “la violazione delle disposizioni sui conflitti di interesse” (si vedano i richiami agli artt. 6 secondo comma lett. b), 21 lett. a) e c), 40 primo comma lett. a) e b) TUF) sommariamente definite nel regolamento Consob n. 11522 del 1998 (artt. 27/45).

3.d) Confusione dei patrimoni (art. 168 TUF). L’art. 168 TUF punisce con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da dieci a duecento milioni chi nell’esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia di strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, violi le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori (si veda l’art. 22 TUF). La disposizione da ultimo descritta contiene una clausola di sussidiarietà rispetto a ogni reato più gravemente sanzionato (va, dunque escluso il concorso tra il reato di confusione di patrimoni e i delitti appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera e di bancarotta fraudolenta)

3.e) Informazioni false in comunicazioni su partecipazioni qualificate (art. 169 TUF). Il reato di cui all’art. 169 TUF (“partecipazioni al capitale”; si veda l’art. 134 TUBC) punisce con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 10 a 100 milioni di lire il falso nelle comunicazioni previste in una serie di eterogenee disposizioni del TUF (art. 15 primo e terzo comma, art. 61 sesto comma, 80 settimo comma e 17) accomunate dal substrato materiale delle partecipazioni qualificate. Al contrario di alcune ipotesi di false comunicazioni (p.e. l’art. 2621 c.c.) in cui è tutelata la trasparenza degli assetti proprietari in quanto strumentale alla protezione del patrimonio sociale (bene giuridico sotteso alla norma), nella fattispecie in esame vengono puniti dei comportamenti potenzialmente lesivi dell’attività di controllo funzionale alla salvaguardia degli interessi dei risparmiatori.

4. Monte Titoli spa. L’art. 170 TUF, infine, ricalca la norma di cui all’art. 5 l. 289/1986 relativa alla gestione accentrata della Monte titoli spa e sanziona con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata, attesti falsamente fatti la cui registrazione o certificazione è destinata a provare la verità, ovvero, senza avere ottenuto in restituzione la certificazione, trasferisca o consegni strumenti finanziari in gestione accentrata o trasferisca i relativi diritti. La ratio della sanzione penale consiste nel fatto che, in un sistema di gestione accentrata, caratterizzato dalla dematerializzazione dei titoli, le registrazioni assumeranno un’importanza sempre maggiore come strumenti di certificazione.

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