INTERMEDIARIO FINANZIARIO NON BANCARIO
1. Soggetti abilitati all’esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico (art. 18 TUF). L’evoluzione normativa, iniziata con il decreto Eurosim (d.lg. 23.7.1996 n. 415) e culminata con il TUF (d.lg. 24.2.1998 n. 58), ha completato il processo di liberalizzazione del settore finanziario. Così, accanto alla banche, la categoria di intermediari abilitati alla prestazione di servizi di investimento comprende le società di intermediazione immobiliare (SIM) aventi sede legale in Italia (istituite con la l. 1991/1), le imprese di investimento comunitarie con sede legale nell’ambito dell’U.E. e le imprese di investimento extracomunitarie aventi sede legale in uno stato extra U.E., le società di gestione del risparmio (SGR) e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 TUBC. Il TUF non ha introdotto novità rispetto a ciò che già era previsto nel decreto Eurosim per quanto concerne l’individuazione delle categorie di soggetti abilitati a svolgere, con carattere professionale e nei confronti del pubblico, tutti i servizi d’investimento, confermando la riserva per le imprese di investimento (comprensiva delle SIM, delle imprese d’investimento comunitarie ed extracomunitaria) e le banche (artt. 18 ss. TUF). C’è invece un’estensione del campo dei soggetti abilitati comprendendovi ora anche gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB, in riferimento esclusivo al servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti derivati e a quello di collocamento di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob e previo rilascio di un’autorizzazione dell’Istituto di emissione. Si tratta di operatori che svolgono nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione dei servizi di pagamento e di intermediazione in cambi i quali, rispetto all’elenco di cui all’art. 106 TUB, sono caratterizzati dalla maggiore dimensione.
2. La legittimazione di tali soggetti allo svolgimento dei servizi d’investimento di cui sopra, introdotta inizialmente con il decreto Eurosim, trova la propria ratio nell’esigenza di porre gli stessi al livello degli altri intermediari finanziari. Una significativa novità rispetto alla disciplina precedente è codificata nell’art. 18, 2° comma TUF che, nell’individuare i soggetti abilitati, consente alle società di gestione del risparmio (società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia) di svolgere, oltre all’attività di gestione collettiva del risparmio, anche il servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi, creando in questo modo una nuova figura, prima sconosciuta, nell’ordinamento del settore. Ci riferiamo al c.d. gestore unico, caratterizzato da rilevante professionalità e buoni margini per le economie di scala, il quale risolve una mai sopita querelle in materia di modelli gestionali, avvicina il nostro sistema a quelli esteri e anticipa i contenuti di un progetto di direttiva comunitaria sulle gestioni collettive. Una condizione fondamentale per il rilascio della necessaria autorizzazione è rappresentata dalla forma giuridica (spa) che il soggetto deve assumere, mentre per quanto riguarda la denominazione sociale, l’inserimento dell’inciso “società d’intermediazione mobiliare” (SIM) è riservato esclusivamente a tali soggetti ed il suo abuso viene sanzionato, ex art. 188, con una sanzione amministrativa pecuniaria. Infine, l’art. 20 TUF prevede un albo delle imprese di investimento, riconducibile alla categoria dei c.d. albi professionali ed imprenditoriali, nel quale vengono iscritti i soggetti o le imprese abilitati all’esercizio di determinate professioni o attività. Per quanto concerne le imprese di investimento comunitarie, si deve ricordare che, in applicazione del principio dell’home country control, queste possono operare in Italia insediandovi succursali o comunque stabili organizzazioni, previa comunicazione all’Autorità competente dello Stato di origine, alla Banca d’Italia e alla Consob. Per la prestazione dei servizi senza una stabile organizzazione, invece, è sufficiente che Consob e Banca d’Italia vengano informate dall’Autorità di vigilanza dello Stato di origine Le imprese di investimento extracomunitarie per poter offrire i propri servizi devono essere preventivamente autorizzate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, entro 120 giorni dalla domanda qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 28, 1° comma TUF. La Consob, inoltre, ai sensi dell’art. 28, 3° comma del predetto TUF, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese extracomunitarienon possono prestare nell’ambito del territorio italiano senza lo stabilimento di succursali. Su questa linea ed in attuazione di tale precetto normativo, la Consob, mediante il proprio regolamento n. 11522/98, ha escluso la possibilità di offrire servizi di investimento, servizi accessori (eccetto la consulenza alle imprese), servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari e la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, senza lo stabilimento di succursali. Ma se le imprese di investimento suindicate rappresentano, insieme alle banche, gli operatori principali nel campo dell’intermediazione finanziaria godendo della riserva di attività, le stesse non esauriscono la tipologia dei soggetti che possono offrire servizi d’investimento. Infatti, altri intermediari possono essere abilitati allo svolgimento di determinati servizi e a determinate condizioni, avendo un ambito operativo limitato e per questo marginale. Ci riferiamo, ai soggetti iscritti nell’elenco speciale della Banca d’Italia, in parte già indicati nel decreto Eurosim e oggi meglio definiti con il TUF Gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui sopra non beneficiano della riserva di attività inerente l’esercizio dei servizi di investimento ma, ai sensi dell’art. 18 TUF, possono esercitare professionalmente e nei confronti del pubblico, previa autorizzazione della Banca d’Italia e alle condizioni da questa indicate, la negoziazione per conto proprio limitatamente agli strumenti finanziari derivati e il collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
3. Per quanto concerne la tipologia degli intermediari finanziari, diversi dagli intermediari del mercato mobiliare, si può far rinvio agli artt. 106 e 107 TUBC con cui è stata istituita una specifica anagrafe costituita da un elenco generale, tenuto dall’UIC, ex art. 106 TUBC come modificato dall’art. 2 d.lg. 342/99, una sezione allegata all’elenco generale ed infine l’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia. L’iscrizione in tali elenchi avviene sulla base delle attività esercitate e delle caratteristiche dei soggetti. Così, nell’elenco generale sono iscritti gli intermediari finanziari che esercitano: attività di assunzione di partecipazioni; concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; prestazione di servizi di pagamento sotto qualsiasi forma; intermediazione in cambi; tutte attività il cui contenuto risulta poi meglio specificato nell’ambito del d.m. 6.7.1994, come integrato dal d.m. 28.6.1996 e d.m. 1.9.1998. Le tipologie più diffuse di intermediari finanziari che svolgono tali attività sono rappresentate dalle società finanziarie, società di factoring e società che operano nel merchant banking. Le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale, già predeterminati nel TUBC sono stati integrati dai d.m. 30.12 1998, nn. 516 e 517 i quali hanno fissato i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, dei partecipanti alcapitale e dei collaboratori esterni (Circ.min. 16.4.1999, n. 1), ricalcando sostanzialmente quelli previsti per la banche. Inoltre, con il d.m. 2.4.1999 sono stati fissati particolari requisiti patrimoniali per gli intermediari che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e per quelli che operano quali intermediari nei cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers). In particolare, per i primi è previsto un capitale sociale versato pari ad almeno 2 miliardi di lire oltre a mezzi patrimoniali uguali o superiori all’ammontare previsto dal d.m. 13.5.1996 per l’iscrizione nell’elenco speciale; per i secondi, invece, sono richiesti gli stessi requisiti suindicati quando l’ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale ed il totale dei proventi prodotti dall’attività sia superiore al 50% dei proventi complessivi. Nessuna modifica sostanziale sembra essere intervenuta per quanto concerne l’iscrizione nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia. Ciò che invece trova attuazione nel recente TUF relativamente agli intermediari iscritti nell’elenco speciale, è la possibilità di esercitare professionalmente alcuni servizi d’investimento nei confronti del pubblico (attività di negoziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti finanziari derivati; collocamento di strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente), previa autorizzazione della Banca d’Italia e con l’osservanza delle condizioni stabilite da quest’ultima, sentita la Consob (artt. 18 e 19 TUF).
4. Per quanto concerne l’operatività, agli intermediari finanziari si applicano le norme previste in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali (artt. 115 ss TUB) in riferimento all’attività principale. Quando invece l’operatività sia nell’ambito dei servizi d’investimento, le regole applicabili sono quelle del recente TUF edella relativa disciplina regolamentare (artt. 21 ss.). Infatti, ai sensi dell’art. 23 TUF, le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel TUB non si applicano ai servizi d’investimento in quanto sostituite ed integrate dal TUF (si veda in propositoil regolamento Consob del 1.7.1998, n. 11522, attuativo del TUF) riferite specificamente a tali servizi ed inerenti regole comportamentali, obblighi di separazione patrimoniale contratti ecc. Quanto gli intermediari finanziari abilitati al servizio di collocamento degli strumenti finanziari, intendono effettuare offerte fuori sede devono avvalersi di promotori finanziari ex artt. 30 e 31 TUF. Anche in tema di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva, deve effettuarsi un coordinamento fra TUB e TUF. Infatti, a fronte della disciplina di cui agli artt. 107 ss. TUB, quando l’intermediario, oltre all’attività principale svolga anche un servizio d’investimento, si aggiunge la disciplina sancita dal TUF (artt. 5 ss.) che riconosce a Consob e Banca d’Italia analoghi poteri di vigilanza ed il cui ambito applicativo comprende, in generale, tutti i soggetti abilitati e quindi anche coloro iscritti nell’elenco speciale.