INSTITORE
Persona preposta dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. è un prestatore di lavoro subordinato con funzioni direttive, titolare di un potere di gestione generale, di autonomiae di iniziativa. Le sue mansioni rivestono particolare importanza, essendo egli l’alter ego dell’imprenditore cui deve direttamente rispondere del suo operato. Per tale ragione l’institore è tenuto, insieme all’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili relative alle imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto. Gode di ampi poteri rappresentativi che ineriscono alle sue funzioni. Anche in mancanza di una procura espressa l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (non può, però, alienare o ipotecare, gli immobili del preponente salvo che espressa autorizzazione o che si tratti di atti pertinenti all’esercizio dell’impresa). Egli ha la rappresentanza processuale necessaria per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa cui è preposto. I poteri rappresentativi dell’institore ora descritti sono determinati per legge ma possono essere ampliati o limitati dall’imprenditore, sia al momento della preposizione institoria che successivamente. In questo caso è però necessario che la procura originaria o la sua modifica siano stati pubblicati nel registro delle imprese con gli effetti della pubblicità dichiarativa (art. 2206 c.c.). L’institore ha l’obbligo, quando agisce, di dichiarare ai terzi che opera nel nome per conto del preponente: in caso contrario rimane anche personalmente obbligato. Tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto (art. 2208 c.c.) I suoi poteri vengono meno con il cessare della preposizione. La revoca dei poteri, tuttavia, deve essere pubblicata nel registro delle imprese anche se non fu a suo tempo resa pubblica la preposizione. La revoca è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l’imprenditore prova la loro effettiva conoscenza.