INFORMAZIONI BANCARIE
Attività mediante la quale gli istituti di credito, secondo una prassi diffusa anche all’estero, raccolgono e si scambiano notizie relative alle condizioni finanziarie e patrimoniali di coloro che ricorrono al credito. Assolvono la funzione di accertare la fiducia di cui il cliente può godere da parte della banca, e la composizione del suo patrimonio, gli eventuali protesti cambiari, i crediti verso le aziende fallite, etc. Tale prassi, che risponde non solo alle esigenze operative delle imprese bancarie ma anche all’interesse generale ad una ottimale allocazione del credito, determina, peraltro una sensibile limitazione del diritto alla riservatezza. La legge 31.12.1996 n. 675 ha colmato il vuoto normativo in materia di trattamento dei dati personali, richiedendo il consenso liberamente espresso dall’interessato e prestato per iscritto (art.11). Riguardo l’esercizio da parte delle banche di dati personali raccolti presso la clientela ovvero presso terzi, è intervenuta l’ABI con la stesura di un codice di comportamento nel settore bancario e finanziario che, per quanto qui interessa, impone l’adozione di procedure di valutazione, gestione e controllo dei crediti che tutelino la riservatezza delle informazioni. Per quanto riguarda tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia, il d.lg. 4.8.1999 n. 333 ha stabilito che il segreto d’ufficio, opponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e al presidente del CICR, non può essere opposto all’autorità giudiziaria qualora le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. In ogni caso, nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati comunitari ed extracomunitari e con le autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento. Infine, la Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani (v. Fondo interbancario di tutela dei depositi) e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.