INFORMAZIONE SOCIETARIA

Con tale espressione suole individuarsi quel complesso di norme che impongono alle società di capitali e ai loro organi amministrativi obblighi di comunicazione e informazione sulle vicende e sulla contabilità delle stesse società a benefi cio dei soci e dei terzi. L’informazione societaria assume particolare rilevanza i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari uotati nei mercati regolamentati italiani. La disciplina è contenuta agli artt. 113 e ss. del TUF e nella normativa regolamentare della Consob, Prima della data stabilita per l’inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un mercato regolamentato, l’emittente deve pubblicare un prospetto di quotazione che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e dell’emittente, sono necessari affinché gli investitori possano avere un quadro della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente oltre che dei prodotti finanziari con relativi diritti. Tutti gli emittenti di strumenti finanziari quotati ed i soggetti che li controllano, oltre che gli emittenti strumenti finanziari non quotati in mercati italiani ma diffusi in maniera rilevante tra il pubblico, sono tenuti ad informare il pubblico dei fatti non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre la Consob può richiedere, anche in via generale, che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese degli interessati, ferma restando l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. La Consob inoltre stabilisce casi e modalità con le quali devono essere fornite informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti gli emittenti quotati. Specifici obblighi di informazione preventiva sono poi previste per una serie di operazioni straordinarie (variazioni di pacchetti azionari; fusioni e scissioni, etc.). È inoltre previsto che una serie di informazioni siano periodicamente messe a disposizione del pubblico: bilanciodi esercizio, relazione semestrale degli amministratori prevista dall’art. 2428 c.c.; relazione trimestrale degli amministratori. La Consob è comunque investita di poteri di indagine e di intervento al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico. Al riguardo può richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di documenti e notizie; può assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società di revisionee dai dirigenti delle società controllate e controllanti; può eseguire ispezioni. È prevista la sanzione penale in caso di false comunicazioni e di ostacolo all’esercizio delle funzioni Consob.

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