INCOTERMS
Insieme di regole internazionali raccolte dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) sin dal 1953 per permettere una immediata individuazione del regime applicabile ai contratti di compravendita con l’estero, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle parti e il momento di trasferimento dei rischi e delle responsabilità. Lo scopo è quello di fornire agli operatori, attraverso una serie di sigle di rapido e facile uso, la certezza di norme internazionali uniformi e la possibilità di applicare, in caso di contestazioni, l’interpretazione data dalla Camera di commercio internazionale stessa. La loro importanza è aumentata in seguito agli sforzi di diffusione da parte della Camera di commercio internazionale, all’incremento dei traffici che coinvolgono operatori di paesi con sistemi normativi diversi e, infine, per l’esigenza di semplificazione della complessità delle normative. Gli Incoterms influenzano i prezzi di vendita dell’esportatore poiché definiscono essenzialmente la ripartizione dei costi fra il venditore e il compratore, il momento e il luogo di passaggio della disponibilità della merce dall’esportatore all’importatore e la ripartizione dei rischi. Si tratta di condizioni generali che disciplinano il contratto di compravendita, non quello di trasporto: le regole della CCI si riferiscono esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore e non riguardano i rapporti con il vettore, definiti nel contratto di trasporto. Gli Incoterms sono applicabili solo nel caso in cui le parti non disciplinino altrimenti il rapporto. Se le parti considerano il contratto concluso a una di tali condizioni, il rapporto si intende assoggettato al regime normativo corrispondente alla sigla richiamata. Nel 1990 e ultimamente nel Gennaio 2000 la CCI ha aggiornato ulteriormente gli Incoterms in uso allo scopo di adattarli alla diffusione degli scambi elettronici dei dati e alle mutate tecniche di trasporto: ve ne sono per qualsiasi tipologia, inclusi il trasporto multimodale, il trasporto aereo, il trasporto fluviale e il trasporto via mare o in acque interne. La novità consiste in un nuovo modo di classificazione degli Incoterms, che sono raggruppati in quattro categorie individuate da una lettera dell’alfabeto: la lettera iniziale C, D, E, F identifica il contenuto.
1. Clausole C (CFR, CIF, CPT, CIP). Le clausole C sono clausole di imbarco. Esse prevedono che il venditore si accolli le spese di stipulazione del contratto di trasporto fino al luogo indicato. I rischi e i costi susseguenti sono a carico dell’acquirente. Con la sigla CFR (cost and freight), sono a carico del venditore tutte le spese di trasporto per consegnare le merci nel convenuto porto di destino; mentre i rischi di perdita o avaria delle merci e ogni costo successivo al momento di consegna a bordo, sono trasferiti dal venditore all’acquirente dal momento in cui le merci superano la murata della nave nel porto di imbarco. Con la sigla CIF (cost, insurance and freight) gli obblighi del venditore sono gli stessi previsti dalla clausola CFR, in più il venditore deve curare la stipulazione di una polizza assicurativa contro i rischi di perdita o avaria delle merci durante il trasporto, il cui onere e a suo carico. Con la clausola CPT (carriage paid to) il nolo relativo al trasporto delle merci sino alla località di destino convenuta è a carico del venditore; il rischio di perdita o avaria delle merci e ogni costo addizionale riguardante le merci in viaggio sono trasferiti dal venditore all’acquirente dal momento in cui le merci vengono consegnate al vettore. Con la clausola cip (carriage and insurance paid to), infine, il venditore ha gli stessi obblighi di cui alla clausola CPT; in più si accolla la copertura assicurativa dei rischi relativi alla perdita o all’avaria delle merci durante il trasporto delle merci.
2. Clausole D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). Con queste clausole il venditore è responsabile delle merci fino al momento dell’arrivo nel luogo convenuto e nella località di consegna. Con la clausola DAF (delivered at frontier) il venditore esegue le sue obbligazioni di consegna nel momento in cui le merci sono messe a disposizione dell’acquirente dopo l’effettuazione delle operazioni doganali alla frontiera nel luogo convenuto e prima del passaggio del confine del paese di destino. Con la clausola DES (delivered ex ship) gli obblighi di consegna del venditore sono esauriti quando le merci vengono rese disponibili per l’acquirente a bordo della nave, senza il compimento delle operazioni doganali al convenuto porto di destino; sono a carico del venditore le spese e i rischi connessi allo scarico e alla consegna della merce al porto di destino. Con la clausola DEQ (delivered ex quai) il venditore adempie le sue obbligazioni di consegna quando le merci sono messe a disposizione dell’acquirente sulla banchina del convenuto porto di destino a operazioni doganali effettuate: sono a carico del venditore tutte le spese e i costi ulteriori. Con la clausola DDU (delivered duty unpaid) gli obblighi di consegna del venditore sono soddisfatti allorché le merci sono rese disponibili nella località convenuta del paese di destino; il venditore sopporta tutti i rischi e i costi, inclusi i dazi, le imposte e altri oneri necessari per la consegna della merce pronta per l’importatore. Con la clausola DDP (delivered duty paid) o reso sdoganato, il venditore deve mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destino indicato (stabilimento o magazzino del compratore) e sostenere le spese di trasporto e di sdoganamento e i relativi rischi. Rappresenta l’opposto della clausola EXW.
3. Clausole E (EXW). Con la clausola EXW (ex work) il venditore adempie le sue obbligazioni di consegna mettendo le merci a disposizione non oltre il luogo di produzione o custodia, senza obbligo di curarne la caricazione sul veicolo predisposto dall’acquirente o di compiere le operazioni doganali. L’organizzazione e i costi del trasporto, oltre che i relativi rischi, fanno carico all’acquirente.
4. Clausole F (FCA, FAS, FOB). Le obbligazioni e i rischi del venditore cessano nel momento della consegna delle merci al vettore designato dall’acquirente. Nel caso del FCA (free carrier) il venditore compie le sue obbligazioni di consegna quando le merci, dopo le formalità doganali, sono a disposizione del vettore indicato dall’acquirente nel luogo convenuto. Tale clausola vale per ogni modalità di trasporto, marittimo, fluviale, aereo, stradale e ferroviario e sostituisce una serie di Incoterms previsti prima della revisione del 1990, quali franco stazione, franco vagone, free on board airport ecc. Con la sigla FAS (free alongside ship) le obbligazioni del venditore sono adempiute allorché le merci vengono consegnate sottobordo sulla banchina o in magazzini del convenuto porto di imbarco. Con la sigla FOB (free on board) il venditore adempie i suoi obblighi quando le merci hanno oltrepassato la murata della nave del convenuto porto di imbarco; a partire da tale momento tutti i costi e rischi vengono trasferiti all’acquirente.