INCASSO DI EFFETTI
Servizio che le banche svolgono per conto e a rischio di privati o di altre banche corrispondenti. In pratica, la banca viene incaricata dal cliente di riscuotere effetti, semplici o documentati, e di accreditargliene l’importo in conto corrente; di conseguenza, essa assume l’obbligo di presentare l’effetto per la riscossione alla scadenza ed, eventualmente, di elevare il protesto in tempo utile, evitando al cliente di contattare direttamente il debitore. Da questa operazione deriva alla banca la possibilità di allargare le proprie conoscenze in ordine alle relazioni d’affari dei suoi clienti, attuali e potenziali, dei quali, inoltre, è in grado di seguire con facilità le vicende economico-finanziarie. A seconda del momento in cui avviene l’accreditamento nel conto corrente del cliente cedente, il servizio assume la forma di “servizio incasso” e “servizio dopo incasso”. Nella prima forma l’accreditamento, con la clausola s.b.f., si verifica nel medesimo momento della consegna della cambiale alla banca, e consiste in una vera e propria concessione di fido; “nel servizio dopo incasso”, invece, si accredita a riscossione avvenuta. Gli effetti vengono girati alla banca con la clausola valuta per l’incasso, ad eccezione dei casi di accreditamento in conto corrente con disponibilità immediata, in cui, invece, la girata è pura e semplice. Le somme incassate sono accreditate nel conto del cliente con valuta di 7 giorni fissi dopo la scadenza, per gli effetti scadenti su piazza, e di 15 giorni per quelli scadenti fuori piazza. La banca percepisce la commissione d’incasso, la quale varia a seconda che (accreditamento avvenga s.b.f. o al dopo incasso, che gli effetti scadano su piazza o fuori piazza, o che si tratti di effetti semplici o documentati. Per usufruire di tale servizio il cedente compila l’apposita “distinta di presentazione effetti all’incasso”, a cui allega gli effetti e nella quale riporta gli estremi di ciascuno di esso. In essa sono pure stampate le condizioni che regolano l’operazione, tra cui risulta quella che esenta la banca da responsabilità per ogni conseguenza derivante da cause ad essa non imputabili.