IMPRENDITORE AGRICOLO
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 cod. civ.). Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse, secondo la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. novellato dal d.lg. 18.5.2001 n. 228, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, oltre che le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità. Sono inoltre espressamente considerati imprenditori agricoli dalla legislazione speciale coloro che svolgono attività cinotecnica (l. 23.8.1993 n. 349), l’acquacoltura (l. 5.2.1992 n. 102), la coltivazione dei funghi (l. 5.4.1985 n. 126). La nozione di imprenditore agricolo presuppone quella più generale di imprenditore, nella quale rientra, assieme a quella di imprenditore commerciale, come specie: anzi, secondo l’orientamento prevalente, è imprenditore commerciale ogni imprenditore non agricolo. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività sopradette, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. L’imprenditore agricolo è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali. È tenuto invece all’iscrizione nel registro delle imprese: nelle sezioni speciali se imprenditore individuale o società semplice; nella sezione ordinaria se società di altro tipo: entrambe le iscrizioni hanno comunque funzione di pubblicità dichiarativa (art. 2193 cod.civ.). È da notare che l’attuale formulazione dell’art. 2135, frutto del d.lg. 18.5.2001 n. 228, nel riformare l’impresa agricola ha anche ridefinito (e ampliato) i confini delle attività agricole svolte in via principale e riqualificatole attività connesse. La riforma del settore si completa con il d.lg. 18.5.2001 n. 226 dedicato al settore della pesca e dell’acquacoltura e con il d.lg. 18.5.2001 n. 227, sul settore forestale. La nuova disciplina crea problemi di coordinamento con il sistema previgente alla riforma, in particolare con la legislazione speciale su indicata e con la legislazione speciale in materia di turismo. Si allude in particolare alla legge-quadro sul turismo (l. 17.5.1983 n. 217); alla legge sull’agriturismo (l. 5.12.1985 n. 730) e alla legislazione regionale sul c.d. turismo rurale (v. p.e. l.r. Sardegna 23.6.1998 n. 18). L’affastellarsi di norme settoriali costruite al di fuori dell’art. 2135 ha indotto il legislatore ad una radicale opera di riordino e razionalizzazione, attuata anche attraverso un ampliamento della nozione generale di imprenditore agricolo.