IMPRENDITORE

Soggetto che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.). Sotto il profilo economico, l’imprenditore è di regola colui che organizza i fattori della produzione e li utilizza a proprio rischio nel processo produttivo. Essenziale alla figura dell’imprenditore è l’assunzione del c.d. rischio economico: su dilui, infatti, incombe il pericolo che il ricavato dal prodotto finito non copra il costo dei fattori produttivi. Questo rischio trova la propria rimunerazione nel profitto, che è la differenza attiva tra ricavi e costi, e giustifica il potere di direzione della produzione attribuita all’imprenditore. È economica l’attività produttiva di nuove utilità o ricchezza e ciò esclude che possano essere considerate imprenditoriali le attività di mero godimento: rientrano comunque nella nozione di impresa le attività delle holdings. L’attività economica dev’essere professionale: ciò importa che l’attività imprenditoriale non deve essere saltuaria ma abituale e periodica, pur se svolta in modo discontinuo, come un’attività stagionale. L’attività imprenditoriale può anche risolversi in un soloaffare purché il requisito della professionalità sia ravvisabile in considerazione della rilevanza economica dell’affare e delle operazioniche il suo svolgimento comporta. L’attività, infine, deve essere organizzata, nel senso che deve atteggiarsi come utilizzazione combinata di una pluralità di fattori produttivi (lavoro altrui e capitale). Non è invece essenziale lo scopo di lucro, essendo sufficiente che l’attività sia condotta con metodo economico (pareggio fra costi e ricavi). Altro problema è se le norme applicabili all’imprenditore (c.d. statuto dell’imprenditore) siano comunque applicabili quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La soluzione prevalente è nel senso di ritenere pienamente applicabile lo statuto dell’imprenditore quando l’illecito attiene a condizioni o modalità di un’attività tipicamente lecita (c.d. impresa illegale) e di consentire che il predetto statuto sia invocabile solo da chi non è partecipe dell’illecito nel caso in cui sia l’attività come tale ad essere illecita (c.d. impresa immorale). È invece sottratto allo statuto dell’imprenditore il professionista intellettuale, anche se questa tradizionale distinzione sembra in via di superamento (perlomeno in alcuni settori come quello della concorrenza) per effetto dell’ordinamento comunitario il quale accoglie una nozione di impresa molto ampia, comprensiva di ogni soggettocce svolge un’attività economica ed opera sul mercato. Alla qualità di imprenditore è connessa una serie di diritti, doveri e responsabilità: egli è assoggettato ad uno speciale regime giuridico che, per consentirgli l’esercizio della propria attività economica, incide direttamente sui rapporti di diritto privato che a lui fanno capo. L’imprenditore, in particolare, ha la direzione dell’impresa ed esercita il potere gerarchico sui suoi collaboratori ed ha l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei dipendenti adottando tutte le misure atte a proteggerne l’integrità fisica e la personalità. Il codice civile classifica l’imprenditore e la sua attività secondo tre criteri, uno qualitativo, uno quantitativo ed uno personale. In virtù del criterio qualitativo, si distingue l’imprenditore commerciale da quello agricolo (v. imprenditore agricolo). Sono imprenditori commerciali quelli che esercitano professionalmente una delle seguenti attività: industriale diretta allaproduzione di beni o servizi; di intermediazione nella circolazione di beni; di trasporto per terra, per acqua per aria; bancaria o assicurativa; ausiliaria delle precedenti. Nessun altro adempimento è richiesto in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese ha solo efficacia dichiarativa. L’esercizio dell’attività bancaria è soggetto ad una normativa particolare (v. banca). Possono essere imprenditori commerciali anche le persone giuridiche pubbliche (v. impresa pubblica). Il criterio quantitativo, basandosi sulle dimensioni dell’attività imprenditoriale, distingue le figure del piccolo imprenditore e del grande imprenditore. La distinzione é importante in quanto soltanto quest’ultimo è soggetto alla tenuta delle scritture contabili e all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese e può essere sottoposto, in caso di insolvenza, alla procedura fallimentare e alle altre procedure concorsuali. Infine, il criterio personale, tiene conto del numero dei soggetti che esercitano e dirigono l’impresa, distinguendo imprenditori individuali e impresa collettiva o società.

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