IMPIEGO PRIVATO

Rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nel quale il lavoratore dipendente esegue una prestazione professionale a favore di un datore di lavoro privato, con compiti di collaborazione di concetto o d’ordine. Il contratto è disciplinato dall’art. 2094 c.c., da leggi speciali, tra le quali principalmente la l. 20.5.1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali sottoscritti dai rappresentanti dei datori di lavoro e da quelli dei lavoratori (associazioni sindacali). Alcuni principi sono espressi dagli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione. Per l’art. 2095 c.c. i lavoratori dipendenti sono distinti in quattro categorie, secondo la natura delle prestazioni: operai, impiegati, quadri, dirigenti tecnici e amministrativi. Gli operai esercitano attività manuale su impianti e attrezzature, compiendo operazioni anche di notevole difficoltà e delicatezza, la cui esecuzione richiede conoscenze tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza ed esperienza di lavoro e si distinguono in operai specializzati e comuni; è ammesso il licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo Gli impiegati si distinguono tradizionalmente in impiegati di concetto (svolgono attività intellettuale sotto le direttive impartite dai quadri e dal personale direttivo) e impiegati esecutivi (svolgono attività intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione): è ammesso il licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo. I quadri (categoria istituita con l. 13.5.1985 n. 190, v. quadro) svolgono mansioni comportanti elevata capacità professionale, responsabilità gerarchica e funzionale, compiti di coordinamento del personale impiegatizio, limitata autonomia decisionale nell’ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali; è ammesso il licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo. I dirigenti (v. dirigente, impiego privato) costituiscono l’alter ego dell’imprenditore, svolgono funzioni di gestione dell’intero complesso aziendale o sono preposti ad una sua branca autonoma, esercitano poteri di rappresentanza dell’imprenditore, godono di un ampia autonomia e di rilevanti poteri decisionali. Di regola il loro rapporto di lavoro è liberamente risolvibile da parte del datore di lavoro (salvo un regime più favorevole stabilito dai contratti collettivi di lavoro). Questa classificazione è sempre meno aderente alla realtà, specie per gli impiegati, in seguito ai grandi cambiamenti dell’organizzazione del lavoro realizzati negli ultimi trent’anni. Settore del credito e delle società finanziarie e strumentali. Nel settore del credito esisteva una classificazione differente e più estesa che, fino a fine 1994 si articolava in due grandi gruppi corrispondenti ad altrettanti diversi contratti di lavoro (v. categorie e qualifiche del personale). Rientravano nel primo gruppo le seguenti qualifiche: a) ausiliari, comprendenti a1) personale di pulizia, fatica e custodia; a2) personale addetto guardianìa notturna; a3) operai, operai specializzati (v. ausiliario); b) commessi, capo commessi (v. commesso); c) impiegati di seconda categoria e di prima categoria, capi reparto o sezione, vice capi ufficio, capi ufficio (v. impiegato bancario); d) quadri, quadro super (questi ultimi introdotti in applicazione della l. 13.5.1985 n. 190). Compiti e responsabilità di ciascuna qualifica era indicata nei contratti collettivi e nei mansionari aziendali. Il secondo gruppo comprendeva il personale direttivo distinto in funzionari ai vari livelli e dirigenti. I funzionari era una categoria elaborata dalla prassi sindacale e dai contratti collettivi, che nel settore privato compariva solo nel settore del credito (e in quello delle assicurazioni). Erano considerati come minidirigenti, con compiti di elevata concettualità e poteri di rappresentanza e di decisione, sia pure in misura minore che i dirigenti (v. funzionario di banca). Col contratto collettivo 11.7.1999, modificato dall’Accordo di Rinnovo del 12.2.2005, la categoria è scomparsa e i funzionari sono stati inclusi nei quadri (contratto collettivo del primo gruppo), salvo quelli con grado più elevato che, a discrezione delle aziende, sono confluiti nella categoria dei dirigenti. I dirigenti continuano ad avere un contratto collettivo separato (attualmente è il CCNL 1°.12.2000). In precedenza, col contratto collettivo 19.12.1994 l’articolazione del primo gruppo (ausiliari, operai, impiegati, quadri) era stata ristrutturata ripartendo levecchie categorie in quattro aree professionali, ciascuna suddivisa in un certo numero di livelli retributivi, senza conservare alcuna delle vecchie denominazioni. Col contratto collettivo 11.7.1999 (per i quadri direttivi e per il restante personale dipendente dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali) l’inclusione dei funzionari ha portato a una suddivisione della quarta area professionale da due a quattro livelli retributivi.

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