IMMEDIATO
Clausola che può essere inserita in vari contratti per indicare la tempestività di esecuzione. Se riferita all’epoca di consegna di una merce, obbliga il venditore ad eseguirla subito dopo la conclusione del contratto o, comunque, nel tempo ragionevolmente necessario per potervi provvedere tempestivamente; se riferita al pagamento di una negoziazione mercantile, vincola il compratore ad adempiere alla stipula del contratto (pagamento immediato alla firma del contratto) o alla consegna delle merci (pagamento immediato alla consegna) o al ricevimento della fattura (pagamento immediato a ricevimento fattura). Era prevista anche dagli usi di borsa per individuare gli ordini validi al massimo quindici minuti dal momento del ricevimento (v. il più presto possibile) quando le negoziazioni si svolgevano alle grida.