ILOR
Acr. di: Imposta Locale Ordinaria sul Reddito. Tributo diretto volto a realizzare una funzione di discriminazione qualitativa dei redditi, abrogata, dal 1° gennaio 1998, dal d.lg. 15.12.1997 n. 446, istitutivo dell’IRAP. Il suo gettito, in origine destinato agli enti locali, venne successivamente devoluto allo Stato. Oggetto dell’ILOR erano tutti i redditi, prodotti nel territorio dello Stato, assoggettabili a IRPEF ed IRPEG, ancorché tali imposte non fossero applicate, a esclusione: dei redditi di lavoro dipendente e assimilati; dei redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; dei redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti assoggettati a IRPEG; dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; dei redditi di lavoro autonomo continuativi o occasionali non assimilabili al reddito d’impresa (questa previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nel 1980). Altri redditi, pur appartenendo in astratto alle categorie cui l’imposta si applicava, ne erano viceversa esclusi. Tra essi erano compresi: i redditi delle imprese familiari imputati ai collaboratori familiari; i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; i redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, compreso il titolare, non sia superiore a tre. L’imposta si applicava: a) per le persone fisiche, per le società semplici, per le società e gli enti soggetti all’IRPEG non residenti senza stabile organizzazione, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I, TUIR (d.p.r. 22.12.1986 n. 917); b) per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I, d.p.r. n. 917, cit.; c) per le società e gli enti soggetti all’IRPEG residenti e per quelli non residenti con stabile organizzazione, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, d.p.r. n. 917, cit., diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo era assunto al lordo degli accantonamenti per ILOR e delle perdite di esercizi precedenti; d) per le società e gli enti soggetti all’IRPEG non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoliredditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I, d.p.r. n. 917, cit. A seguito dell’entrata in vigore dell’imposta comunale sugli immobili di cui al d.lg. 30.12.1992 n. 504 sono stati esclusi dall’imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, oltre che i redditi agrari di cui all’art. 29 del TUIR.