INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID)

Acr. di: International Centre for Settlement of Investment Disputes (fr. Centre International Pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements-CIRDI; sp. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI).

Organizzazione autonoma all'interno del gruppo della Banca Mondiale (v. World Bank Group) fondata nel 1966 con la Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (entrata in vigore il 14.11.1966) per facilitare i flussi internazionali di capitale fornendo una sede di conciliazione e di arbitrato alle controversie tra governi e investitori stranieri. Di ciò si era fino ad allora fatto carico il Presidente della Banca Mondiale. La costituzione dell'ICSID serviva a istituzionalizzare un'attività che non rientrava nei compiti della Banca e a sgravare il Presidente e il suo staff di un onere ormai diventato gravoso. L'ICSID offre anche consulenza, compie ricerca e produce pubblicazioni in materia di legislazione sugli investimenti esteri. Partecipano all'ICSID 134 Stati e ne è Presidente il Presidente della BIRS. L'ICSID è partecipato da 134 Stati, ha sede a Washington presso la Banca Mondiale, è retto da un Administrative Council (le cui riunioni annualisi tengono in concomitanza con quelle dalla Banca e del FMI) e un Secretariat con a capo un Segretario generale, ha in comune il Presidente con le altre organizzazioni della Banca Mondiale. Le spese amministrative del Secretariat dell'ICSID sono a carico del bilancio della BIRS, ma il costo dei procedimenti di conciliazione sono a carico delle parti. L'attività ordinaria di conciliazione e arbitrato si svolge per controversie che sorgono tra governi che sono membri dell'ICISD e investitori stranieri che sono cittadini di Stati membri dell'ICSID. Il ricorso all'ICSID è volontario, ma una volta avanzato non può essere ritirato da nessuna delle parti. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione ICSID, siano o non parti della controversia, sono tenuti a riconoscere le decisioni arbitrali. In base ad Additional Facility Rules stabilite nel 1978 l'ICSID offre anche un servizio di conciliazione e arbitrato nel caso in cui lo Stato parte o lo Stato del cittadino non sia membro e una procedura dove a richiesta di una parte viene instaurata un'indagine per esaminare e riferire su certi fatti.

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