GRUPPO CREDITIZIO POLIFUNZIONALE
1. Modello organizzativo alternativo alla banca universale. Si tratta di un insieme di società specializzate in determinati servizi bancari e in servizi relativi al parabancario sotto la direzione di una holding (società o altro ente) con funzione di coordinamento degli obiettivi e delle strategie delle società controllate, assieme al relativo controllo di attuazione. A differenza della banca universale di tipo tedesco, che svolge in proprio (“in casa”) le attività bancarie e parabancarie, nella struttura di gruppo polifunzionale tali attività sono svolte quindi da unità giuridiche distinte, partecipate dalla holding. L’adozione di tale formula consente, nei Paesi come l’Italia nei quali l’ordinamento circoscrive in maniera piuttosto rigida l’estensione ammessa dell’attività bancaria, di ampliare gli ambiti operativi propri delle banche e di allinearle a quelli dei Paesi caratterizzati da normative più liberali in materia.
2. A seguito della l. 30.7.1990 n. 218 e del conseguente d.lg. 20.11.1990 n. 356 è stata data una prima parziale disciplina ai gruppi creditizi, essenzialmente al fine di consentire una vigilanza sugli stessi (v. vigilanza su base consolidata). Il gruppo creditizio viene così alternativamente individuato: 1) dall’ente creditizio, iscritto all’albo di cui all’art. 29 della l.b. 1936 e dalle società e enti da questo controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria oltre che, in via esclusiva o principale, attività strumentale all’attività delle società e enti del gruppo; 2) dalla società finanziaria e dalle società e enti da questa controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria oltre che, in via esclusiva o principale, attività strumentale all’attività delle società e enti del gruppo, quando gli enti creditizi controllati detengono complessivamente all’ultimo 31 dicembre, una quota del mercato nazionale, determinata sulla base delle segnalazioni alla Banca d’Italia e delle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il sistema, pari o superiore all’1% dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, ovvero quando la somma degli attivi degli enti creditizi e delle società e enti da essi controllati rappresenti almeno la metà dell’attivo del gruppo secondo i dati dell’ultimo bilancio approvato. Capogruppo viene ritenuta la società finanziaria o l’ente creditizio, con sede in Italia, cui fa capo il controllo delle società e degli enti componenti il gruppo creditizio e che non sia, a sua volta, controllato da un altro ente creditizio o da un’altra società finanziaria, con sede in Italia, che possa essere a sua volta considerata capogruppo. Infatti la società finanziaria è considerata capogruppo quando, nell’insieme delle società e degli enti da essa controllati, abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia conformemente alle deliberazioni del CICR, quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale. Ferma restando la specifica disciplina dell’attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni di legge e il suo statuto è soggetto all’approvazione della Banca d’Italia. La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. Ai fini della disciplina sui gruppi creditizi il controllo ricorre nelle ipotesi di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., anche se la partecipazione è posseduta attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti. 3. L’esistenza del controllo nella forma dell’influenza dominante è presunta, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione; 2) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 3) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune. 4. Il gruppo creditizio è iscritto in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. La capogruppo è tenuta a fornire alla Banca d’Italia comunicazione dell’esistenza del gruppo creditizio e della sua composizione aggiornata. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento della esistenza di un gruppo creditizio e alla sua iscrizione all’albo e può determinare la composizione del gruppo creditizio anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo ai sensi del comma precedente. Le società e enti appartenenti al gruppo sono tenuti a indicare negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo a partire da trenta giorni dalla stessa. La Banca d’Italia conformemente alle deliberazioni del CICR può emanare istruzioni per gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.
5. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di esperienza e di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi. Ai gruppi creditizi si applicano le norme in tema di vigilanza su base consolidata di cui all’art. 1 della l. 17.4.1986 n. 114 come modificati dall’art. 29 del d.lg. 20.11.1990 n. 356. Tuttavia al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d’Italia, conformemente alle direttive formulate dal CICR, ha facoltà di impartire, con provvedimenti di carattere generale o particolare, alla capogruppo istruzioni concernenti il gruppo creditizio complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto le relative situazioni e attività, con riguardo all’adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili oltre che al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, anche con riferimento all’organizzazione amministrativo-contabile, ai controlli interni e alle cautele per evitare gli aggravamenti del rischio stesso derivanti dal cumulo dei fidi ovunque concessi.
6. Nel calcolo della adeguatezza patrimoniale e ai fini del contenimento dei rischi del gruppo creditizio ovvero di un singolo ente creditizio, la Banca d’Italia, conformemente alle direttive formulate dal CICR, può tener conto della situazione e delle attività soggette a consolidamento: 1) degli enti creditizi e delle società finanziarie al cui capitale la capogruppo e le società e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipano anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti in misura complessivamente non inferiore al 20%; 2) degli enti creditizi e delle società finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo del gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio.
7. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso la capogruppo e richiedere ad essa l’esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti necessari oltre che la trasmissione anche periodica di dati e notizie. Sempre il d.lg. 20.11.1990 n. 356, detta disposizioni speciali in ordine alla crisi dei gruppi creditizi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CICR, su proposta della Banca d’Italia, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi della capogruppo e la sua sottoposizione alla amministrazione straordinaria: a) qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione di cui all’art. 25, comma 4, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l’attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia; b) nel caso in cui risultino gravi perdite del suo patrimonio; c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi; d) qualora ad una società del gruppo sia stata applicata una delle procedure previste dai capi II e III del titolo VII del r.d.l. 1986 n. 430, dall’art. 2409, comma 3, del c.c., ovvero altra analoga procedura prevista da leggi speciali, e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio fi- nanziario o gestionale del gruppo.
8. Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per un periodo massimo di un anno, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui al comma 1. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad un altro anno. I commissari straordinari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono revocare e sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società e enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e, comunque, per un massimo di sei mesi. I commissari possono richiedere l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società e enti appartenenti al gruppo secondo le disposizioni degli artt. 195 e 202 del r.d. 16.3.1942 n. 267. I commissari possono richiedere alle società e enti del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dall’art. 63 della l.b. 1936, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalità di altri sei mesi.
9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CICR, su proposta della Banca d’Italia, può disporsi la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo: a) quando le irregolarità nell’amministrazione o le inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione di cui all’art. 25, comma 4, o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall’art. 32, comma 1, siano di eccezionale gravità; b) su istanza di chi può richiedere lo scioglimento degli organi amministrativi. La capogruppo non è soggetta al fallimento. Quando sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza compete ai commissari esperire l’azione revocatoria di cui all’art. 67 del r.d. 16.3.1942 n. 267, nei confronti di altre società e enti del gruppo, relativamente agli atti indicati ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e relativamente agli atti indicati al n. 4 e al secondo comma dello stesso articolo, posti in essere nei tre anni anteriori. Qualora la capogruppo sia sottoposta ad una delle procedure di cui agli artt. 32 e 33, le società e enti del gruppo sono soggetti, ricorrendone i presupposti, all’amministrazione straordinaria regolata dal r.d.l. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione dell’amministrazione controllata di cui al r.d. 16.3.1942 n. 267 e dell’art. 2409 c.c. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d’Italia anche da commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo. Qualora la capogruppo sia sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa, alle società e enti del gruppo si applica pure, quando ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa. La richiesta di liquidazione può essere avanzata alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo. Le disposizioni sull’amministrazione straordinaria e sulla liquidazione coatta amministrativa si applicano anche nei confronti dei gruppi, delle società e degli enti per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo. Va ricordato, infine, che alla capogruppo ed ai partecipanti al capitale della stessa si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 9 e 10 della l. 4.6.1985 n. 281; inoltre, nei confronti delle altre appartenenti al gruppo e dei partecipanti al capitale delle stesse sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri di cui all’art. 10 della medesima legge (in proposito v. identificazione dei soci delle società bancarie).