GRUPPO BANCARIO

Il gruppo bancario può alternativamente assumere due configurazioni. Nella prima una banca italiana forma un gruppo unitamente alle società bancarie (v. banca), finanziarie (v. società finanziaria) e strumentali dalla stessa controllate. Nella seconda viene a costituirsi un gruppo bancario per effetto congiunto del controllo che una società finanziaria detiene in alcune società bancarie, finanziarie e strumentali e della rilevanza che la componente bancaria assume nell’ambito della stesa formazione. Le società strumentali sono definite come società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che anno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (v. albo delle banche e dei gruppi bancari) il cui aggiornamento viene assicurato mediante la previsione di determinati obblighi informativi a carico della capogruppo. Le società appartenenti al gruppo recepiscono in statuto una specifica clausola di appartenenza ed indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo. La capogruppo di un gruppo bancario, nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento, ha il compito di emanare direttive alle società del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso. Essa è soggetta ad una specifica disciplina concernente i requisiti di professionalità e di onorabilità dei relativi esponenti aziendali, le modifiche statutarie, la vigilanza consolidata e le situazioni di crisi. L’art. 3 del d.lg. 4.8.1999 n. 342 ha introdotto tra le condizioni necessarie affinché la Banca d’Italia autorizzi l’esercizio dell’attività bancaria, l’assenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

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