GIRATA
Scrittura apposta su un titolo di credito, normalmente sul dorso, con la quale il trasmittente (girante) ordina al debitore cartolare di eseguire la prestazione a favore di colui al quale il titolo è trasferito (giratario). Costituisce il mezzo esclusivo di trasferimento dei titoli di credito all’ordine e comporta la traslazione di tutti i diritti in essi incorporati. Può essere “piena” od “in bianco”: la prima, oltre alla firma del trasferente” girante, contiene l’indicazione del giratario (formula tipica: “per me pagate al signor …” seguita dalla sottoscrizione del girante), la seconda consiste soltanto nella firma del girante. Chi ha ricevuto un titolo in bianco ha varie possibilità: o di riempire la girata col proprio nome, o di riempirla col nome di un’altra persona cui venga consegnato il titolo, o di apporre una successiva girata (piena o in bianco), o di limitarsi a consegnare il titolo ad un successivo portatore. Quest’ultima alternativa fa sì che il titolo possa circolare attraverso una serie di meri passaggi manuali, come avviene per i titoli al portatore; ciò tuttavia non altera la natura di titoli all’ordine, avendo pur sempre il giratario in bianco la possibilità di ripristinare tale tipo di circolazione riempiendo la girata precedente o apponendo una nuova girata. La serie continua di girate determina la legittimazione del possessore del titolo all’esercizio del diritto: è esclusa la continuità delle girate nel caso in cui ad una girata piena non segua la girata di colui che nella precedente è indicato come giratario. La grata non può essere sottoposta a condizione, che, se apposta, si ha per non scritta. La girata parziale è nulla. Il girante, salvo diversa disposizione di legge “come nel caso della cambiale e dell’assegno bancario.” o clausola contraria risultante dal titolo, non è responsabile dell’adempimento della prestazione da parte dell’emittente. Esistono, accanto alla normale girata, due tipi particolari, la girata per incasso o per procura e la girata a titolo di pegno, le quali producono effetti limitati; con la girata “per incasso” o “per procura” il giratario non può girare il titolo se non per procura. Tale tipo di girata viene usualmente adottato dai portatori di titoli di credito cambiari che si servono dei servizi bancari per incassare i crediti incorporati nelle cambiali o negli assegni. La girata a titolo di pegno (girata in garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo. Il giratario in garanzia, in quanto non proprietario del titolo, può soltanto attribuire ad altri la facoltà di esercitare i diritti in suo nome e conto (girata per procura). Nel diritto cambiario la girata, oltre alla funzione di trasferimento del titolo, svolge anche una funzione di garanzia dell’esecuzione della prestazione; il girante è, infatti, obbligato al pagamento a favore dei successivi portatori in caso di mancato pagamento da parte del debitore principale purché (inadempimento sia accertato mediante protesto. Tale funzione può essere esclusa con l’apposizione alla girata della clausola “senza garanzia”. Oltre che per i titoli di credito “all’ordine”, la girata costituisce un mezzo di traslazione, sia pure non esclusivo, dei titoli di credito “nominativi”. Questi, infatti, salvo diversa disposizione di legge, possono essere trasferiti mediante girata, la quale tuttavia deve essere autenticata da una notaio o da un agente di cambio, deve essere datata e sottoscritta dal girante e deve contenere (indicazione del giratario. L’efficacia di tale girata è, però, limitata fra le parti, assumendo rilevanza il trasferimento nei confronti dell’emittente soltanto quando ne sia fatta annotazione sui suoi registri. Il diritto ad ottenere tale annotazione spetta al giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate. Regole particolari vigono per la girata dei titoli azionari.