FUTURE
Forme di contratti a termine, simili ai forward, ma trattati su mercati organizzati e regolamentati, molto diffuse negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e introdotte anche in Europa a partire dagli anni Ottanta. Consistono in accordi per l’acquisto o la vendita di una certa attività, finanziaria o reale, a prezzi e in quantità prestabilite, da consegnare ad una data futura predeterminata. Ma essi sono anche valori mobiliari negoziabili autonomamente dal valore sottostante. Per questo motivo essi sono detti derivati (financial derivatives). La regolamentazione riguarda anche forma e contenuti (importo minimo di negoziazione, scadenza, clausole ecc.) che sono fissate dall’autorità di borsa competente. Sono anche strumenti finanziari (tali sono stati riconosciuti dal decreto Eurosim del 1996 e, poi, dall’art. 1 TUF, commi 2 e 3, che li include tra gli strumenti finanziari derivati). In Italia sono negoziati sul MIF e sull’IDEM.
1. Origini e utilità. I contratti e mercati future sono nati a metà Ottocento negli USA, dove al Chicago Board of Trade si sono cominciati a negoziare per i grani e, poi, per altre derrate (commodity futures). In campo finanziario i futures compaiono nel 1972 al Chicago Mercantile Exchange-CME con l’introduzione dei futures basati sulle valute straniere e con l’istituzione dell’International monetary market-IMM. Nel 1975 sull’altro mercato dei futures di Chicago, il Chicago Board of Trade-CBOT, viene lanciato il primo contratto future sui tassi di interesse, basato sui titoli della GNMA. In Europa i futures compaiono nel 1982 a Londra con l’istituzione del LIFFE, diventato oggi il terzo mercato mondiale dei futures finanziari (financial futures), dopo CME e CBOT. Il MATIF in Francia ha aperto nel 1986, il SOFFEX svizzero nel 1988, il DTB tedesco nel 1990. Nel nostro Paese il MIF è stato istituito il 18.2.1992 e l’IDEM il 28.11.1994. I futures sono utili mezzi di copertura di rischi (hedging, q.v.), di assunzione di posizioni speculative, di arbitraggio o di commercio professionale (trading). Si provvede alla copertura di rischi stipulando contratti future in modo da compensare con i risultati economici di tale contratto le possibili perdite sulla posizione del valore sottostante. È, p.e., possibile sterilizzare i rischi valutari tramite futures in valuta: un debitore in euro residente negli Stati Uniti può coprire il rischio di svalutazione del dollaro acquistando contratti in euro, dal momento che un eventuale deprezzamento del dollaro contro l’euro determina la rivalutazione della posizione future dell’operatore, compensandolo, totalmente o parzialmente, della perdita subita dalla posizione principale. Detto altrimenti, i futures sono mezzi efficaci di copertura del rischio di variazioni indesiderate del valore di un principale costituito di attività reali (stipulando commodity futures), o finanziarie (stipulando financial futures). Si persegue un obiettivo meramente speculativo quando si negoziano contratti futures senza che vi sia a monte una posizione principale esposta a rischio, oppure quando la posizione assunta sullo strumento derivato accresce il rischio complessivo, invece che ridurlo. L’arbitraggio consiste, in senso stretto, nella ricerca di contratti malquotati (oggetto, come si suol dire, di mispricing) rispetto ai prezzi sul mercato a pronti dei prodotti sottostanti, o rispetto ai prezzi di altri prodotti derivati, o rispetto ai prezzi del medesimo prodotto per scadenza diversa.
2. Specie di contratti future. I futures sono ormai diffusi sulle principali piazze mondiali e sono disponibili sulle materie prime (commodity futures) e come prodotti finanziari (financial futures).
2.a) Commodity futures. Riguardano petrolio, gas naturale, metalli non ferrosi (rame, zinco ecc.), metalli preziosi (oro, platino ecc.), grani, soft commodities (zucchero, caffè e cacao), succo d’arancia, legno compensato, carni e prodotti derivati ecc. I mercati di riferimento sono il Chicago Mercantile Exchange-CME, il Chicago Board of Trade-CBOT, il Commodity Exchange of New York-COMEX, il New York Metal Eschange-NYMEX, il London Metal Exchange-LME e il London Commodity Exchange-LCE.
2.b) Financial futures. Possono essere su valute (currency futures), su tassi di interesse (interest rate futures), su indici di borsa (stock index futures), su titoli di Stato (Treasury bonds futures) e su indici diversi (index futures).
3. Negoziazione. Avviene sempre tramite un intermediario (broker) che accede alla borsa e il regolamento avviene tramite una clearing house, che nel nostro Paese è la Cassa di compensazione e garanzia. I contraenti non entrano mai in contatto tra di loro, ma hanno sempre per controparte la Cassa che garantisce l’adempimento e regola il dovuto in caso di inadempimento di una parte. Le parti devono, al momento della stipulazione del contratto, depositare presso la Cassa di compensazione e garanzia una somma (variabile tra il 2% e il 10% dell’importo negoziato) a cauzione dell’esecuzione del contratto. Da notare che l’elevata standardizzazione rende i contratti futures perfettamente fungibili tra loro e permette l’annullamento degli impegni di vendita e di acquisto mediante la compensazione.
4. Contratti futures praticati in Italia. È ammessa sul MIF (art. 2.1. del Regolamento del Mercato dei contratti uniformi a termine dei Titoli di Stato in vigore dal 20 dicembre 2001) la negoziazione di contratti futures che hanno come attività sottostante titoli di Stato e tassi di interesse. Sono negoziati sul MIF contratti futures su titoli di Stato e contratti su tasso Euribor a un mese, il tasso praticato nell’area euro tra le banche di prima categoria (quelle col massimo rating) e rilevato dalla FBE. Lo stesso contratto è negoziato anche sul MID. Poco più ampie sono le possibilità per l’Idem che ammette futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e relativi indici (art. 4.8.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa (n vigore dal 22.4.2002). Finora l’operatività è ristretta ai contratti futures FIB 30 sull’indice MIB 30 e FIDEX sull’indice MIDEX, specialmente riservati all’investitore professionale. Nel 2000 è stato introdotto un terzo contratto sul MIB 30, il MiniFIB, di dimensioni pari a un quinto rispetto al FIB 30 e quindi adatto all’investitore retail. Dal 22.7.2002 sono stati ammessi anche futures su single stock e cioè su azioni Eni, Enel, Telecom Italia, TIM, UniCredito.