FUNZIONARIO DI BANCA

Nella classificazione del personale delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali la categoria contrattuale dei funzionari si collocava fra la categoria dei dirigenti e quella dei quadri. In particolare, fino al 1999 si distingueva da un lato tra a) ausiliari, commessi, impiegati, quadri e, dall’altro, b) funzionari e dirigenti, regolati da due distinti contratti di lavoro (v. impiego privato, sub Settore del credito e delle società finanziarie e strumentali). Dopo il contratto collettivo dell’11.7.1999, modificato dall’Accordo di rinnovo del 12.2.2005, i funzionari sono stati inclusi tra i quadri (contratto collettivo del primo gruppo), salvo quelli con grado più elevato che, a discrezione delle aziende, sono confluiti nella categoria dei dirigenti. Ciò ha portato alla scomparsa della categoria dei funzionari (v. categorie e qualifiche del personale). I funzionari costituivano una categoria elaborata dalla prassi sindacale e dai contratti collettivi di lavoro e tipica soprattutto dei soggetti bancari ed assicurativi. Era considerata appartenente al personale direttivo. I requisiti peculiari sono: lo svolgimento di compiti di elevata concettualità, l’esercizio di poteri di rappresentanza dell’imprenditore, oltre che di poteri decisionali in misura più circoscritta rispetto a quelli propri dei dirigenti; l’espletamento di funzioni di preposizione e coordinamento nei confronti delle altre categorie di personale (dirigenti esclusi). I funzionari costituivano la figura dei “mini-dirigenti”, ai quali la giurisprudenza non riconosceva applicabile il regime di libera recedibilità proprio dei dirigenti e richiedeva, per la risoluzione del rapporto di lavoro, l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (salvo ovviamente il regime più favorevole stabilito dai contratti collettivi di lavoro).

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