FRODE FISCALE

Fattispecie delittuosa originariamente disciplinata dall’art. 6, lett. f), l. 7.8.1982 n. 516 e successive modificazioni, che sanzionava il comportamento di chi: “indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto a essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall’art. 1, ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito, ovvero spese o altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento di fatti materiali”. Con d.lg. 10.03.2000 n. 74, è stata delineata la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed è stato abrogato il Titolo I della l. n. 516, citata, che in precedenza regolava la materia. La nuova legge prevede un ristretto numero di reati, tutti aventi natura delittuosa, connotati da una rilevante capacità di offesa degli interessi erariali e sotto il profilo psicologico del fine dell’evasione. Le nuove disposizioni hanno determinato uno spostamento in avanti del momento in cui il reato si perfeziona, individuato nella presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o del valore aggiunto. In questo contesto la repressione delle violazioni di carattere formale resta confinata nell’ambito amministrativo. Le diverse ipotesi di reato prevedono specifiche soglie di punibilità. Come chiarito dal Ministero delle Finanze con Circolare esplicativa il fulcro del nuovo sistema penale tributario ruota attorno a tre fondamentali tipologie di condotte criminose: la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione. Ad esse si aggiungono figure collaterali di rilevante attitudine lesiva: l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione; l’occultamento o la distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari; la sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante il compimento di atti fraudolenti su propri o altrui beni.

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