FRANCHISING
Figura contrattuale sorta e sviluppatasi negli Stati Uniti d’America nel quadro delle ricerche di sistemi di promozione delle vendite. La sua funzione è basata su una tecnica particolare di distribuzione e commercializzazione di prodotti e servizi che unisce molte aziende formando una catena di punti di vendita. Il contratto di franchising è stato definito una forma di cooperazione aziendale multilaterale volta a creare uno strumento di penetrazione nei mercati e di razionalizzazione dei sistemi di gestione. Nelle sue linee schematiche un’impresa (franchisor), contro compenso, fornisce in via continuativa ad un’altra azienda (franchisee) la sua esperienza tecnico-commerciale acquisita in una determinata attività imprenditoriale, oltre che l’uso del suo marchio e delle sue insegne. Si tratta di un contratto atipico nel quale franchisor e franchisee sono e restano soggetti giuridicamente ed economicamente separati e possono appartenere a diversi stadi della produzione e/o della distribuzione. Il franchisee si impegna ad acquistare e a vendere un prodotto, assicurando il collocamento di una quantità minima, ed a creare punti-vendita, rispettando determinate modalità operative già collaudate contro pagamento di un compenso una tantum o periodico. Obbligo preminente del franchisor è la prestazione di assistenza tecnica e commerciale ed eventualmente una cessione di licenza, di brevetto, di marchio e di know-how. Clausole qualificanti il franchising sono: delimitazione del territorio ove il franchisee dovrà operare; esclusiva reciproca e durata. Dalla stipula di un contratto di franchising derivano benefici sia per il franchisor che per il franchisee. Il primo può allargare la rete di distribuzione e di commercializzazione dei propri prodotti e/o di servizi (senza dover disporre di propri punti di vendita) e può contare sull’assorbimento di un quantitativo minimo di prodotti. Con l’allargamento al sistema il franchisor è nelle condizioni di realizzare anche risparmi negli acquisti all’ingrosso e di praticare quindi prezzi più competitivi. Viene, infine, a lucrare il compenso una tantum (franchisee fee) e/o i compensi periodici (royalties) commisurati ai beni e servizi distribuiti nel tempo dal franchisee. Il franchisee, dal suo canto, potrà intraprendere una attività con rischio economico limitato, beneficiando della diffusione e della notorietà del prodotto ovvero delle tecniche distributive acquisite dal franchisor oltre che della sua assistenza e consulenza tecnica. Il rapporto di franchising ha qualche analogia con la concessione di vendita con “clausola di esclusiva reciproca” e con le licenze di brevetto, di marchio e/o di know-how. Si differenzia tuttavia per la minore autonomia del franchisee, in quanto non gli è concesso usare propri marchi e proprie insegne. Una delle esperienze italiane più rilevanti nel campo del franchising è data dalla formula dell’affiliazione ideata e realizzata dal gruppo Standa in località non reputate economicamente idonee per installare punti di vendita diretti. Il concessionario è obbligato a specificare la denominazione franchising sotto l’insegna Standa, che deve contraddistinguere il negozio, dove, con strutture e tecniche conformi a quelle della casa madre, vende prodotti forniti da quest’ultima. Nel settore bancario si vuol far rientrare nel franchising la tecnica, che si va affermando all’estero, di gestione associata di carte di credito uniformi da parte di più istituti che utilizzano lo stesso know-how, sotto l’egida di una banca promotrice.