FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE
Con il d.lg. 18.2.2000 n. 47 (“Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare”) sono state introdotte le forme pensionistiche individuali, cioè strumenti di risparmio individuale vincolato a finalità previdenziali, al pari delle forme pensionistiche complementari a struttura collettiva. Possono essere attuate mediante adesione ai fondi pensione aperti o mediante contratti di assicurazione sulla vita. Nel primo caso l’adesione a fondi pensione aperti avviene su base individuale e il Regolamento che disciplina la vita del Fondo deve definire, tra l’altro, le modalità di partecipazione. Lo stesso Regolamento deve inoltre prevedere l’ammontare delle contribuzioni, che possono anche essere ad importo fisso, i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, l’eventuale possibilità di optare per la prosecuzione volontaria della contribuzione non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile. Nel secondo caso i contratti di assicurazione devono essere stipulati con imprese assicuratrici autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP); l’adesione può avvenire anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive. Le condizioni delle polizze relative ai contratti di assicurazione sulla vita devono essere comunicate dalle Compagnie alla Covip.
Recentemente la fattispecie della previdenza complementare è stata oggetto di revisione con le nuove disposizioni in materia introdotte dalla legge di stabilità n.190 del 2014 (che va a modificare l’articolo 17, comma 1, del Dlgs 252/2005).
Vedi anche:
Fondo pensione aziende Gruppo BPER