FORMA DEL NEGOZIO GIURIDICO

È il modo con cui si manifesta la volontà negoziale. Il nostro ordinamento privilegia il principio della libertà di forma, in virtù del quale il dichiarante può liberamente esternare la propria volontà nella forma che preferisce. Soltanto per certi negozi, attesa 1a gravità delle conseguenze che ne potrebbero derivare, la legge richiede una forma determinata. In questi casi la forma diviene un elemento essenziale del negozio che, in suo difetto, è nullo. La forma può anche essere prescritta, talora, al solo fine limitato della prova. In questo caso, il negozio posto in essere senza l’osservanza della forma stabilita non è nullo, ma non ci si può avvalere della prova testimoniale per dimostrarne la conclusione. Quando la legge impone una determinata forma, le parti non possono convenire di adottarne una diversa, perché le norme in questione sono inderogabili. I contraenti possono, invece, stabilire una forma particolare, quando non ne è dal diritto stabilita alcuna, oppure rivestire il negozio di una forma più rigorosa di quella prevista dalla legge. Questo accordo deve però essere fatto per iscritto e, se le parti non hanno disposto che la forma è da esse richiesta ad probationem tantum, si presume che essa sia voluta ad substantiam. Le forme richieste dalla legge sono sempre forme scritte. Talora è sufficiente la scrittura privata (come, p.e., per il trasferimento di beni immobili); talora, invece, viene richiesto l’atto pubblico (come, p.e., per la donazione).

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×