FORFAITING

Operazione di trade financing molto diffusa nell’ambito del commercio internazionale che si sostanzia nella cessione “without recourse” (senza regresso) (equivalente alla clausola “senza garanzia” di pagamento del titolo cambiario e del credito non cartolare) da parte di un soggetto, esportatore, del credito di cui è titolare verso l’importatore, a un terzo (di solito un istituto di forfaiting) a scopo di finanziamento. Mancando la garanzia del “salvo buon fine”, l’istituto finanziario o la banca che perfezionano il contratto di forfaiting esigono che i crediti e i titoli cambiari forfetizzati siano garantiti o con la tipica garanzia cartolare che è l’avallo o con una garanzia extracartolare particolarmente sicura e di facile realizzazione (p.e. il contratto autonomo di garanzia). Con questa operazione il beneficiario originario trasferisce all’istituto di forfaiting la titolarità tanto del titolo di credito (e/o del credito) quanto quella della garanzia a esso connessa (v. anche cessione di credito).

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