FONDO SOCIALE EUROPEO
Il FSE (fr. Fonds social européen-FSE; ingl. European Social Fund-ESF) è uno strumento finanziario della Comunità Europea, disciplinato dagli articoli 146, 147 e 148 del Trattato CE (ex articoli 123, 124 e 125 TCE), con l’obiettivo di “migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire al miglioramento del tenore di vita”. Il fondo si pone quindi di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione attraverso la formazione e la riconversione professionale. Con il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 è stato riformata la disciplina relativa al Fondo sociale europeo col fine di ridefinirne il quadro e le priorità politiche per il periodo 2000-2006 così da sostenere la strategia europea per l’occupazione, nel contesto della riforma dei Fondi strutturali prevista da Agenda 2000; garantire la coerenza e la complementarità delle azioni intraprese al fine di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle risorse umane; concentrare gli interventi del FSE, nel quadro di ogni obiettivo, sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci. Al FSE viene quindi affidato il compito di sostenere le misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e favorire l’integrazione e il mercato del lavoro, al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità fra donne e uomini, lo sviluppo durevole e la coesione economica e sociale. Il regolamento sul FSE si inserisce nel quadro definito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali in materia di Fondi strutturali che contiene disposizioni specifiche applicabili al FSE in funzione dei nuovi obiettivi 1, 2 e 3 (per la definizione degli obiettivi v. Politica strutturale dell’Unione Europea). In conformità delle disposizioni previste dal regolamento generale sui Fondi strutturali, il FSE contribuisce, da una parte, alla realizzazione dell’iniziativa comunitaria EQUAL in materia di lotta contro le discriminazioni e le diseguaglianze di qualsiasi natura, in relazione al mercato del lavoro, oltre che per l’inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo; dall’altra, il FSE, finanzia anche azioni di preparazione, di controllo e di valutazione negli Stati membri e a livello comunitario nel quadro delle azioni innovatrici e dell’assistenza tecnica. Il raggiungimento di tali obiettivi, e la più generale amministrazione del fondo, sono affidate alla Commissione europea assistita da un apposito comitato composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Entro il 31 dicembre 2006 queste disposizioni verranno riesaminate dal Consiglio il quale, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam, delibererà secondo la procedura di codecisione di cui all’art. 251 CE (ex art. 189B) e non più secondo la procedura di cooperazione di cui all’art. 252 CE (ex art. 189C).