FONDO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Complesso di beni che ciascuno od ambedue i coniugi, o un altro soggetto, destina, sia prima che dopo il matrimonio, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo avviene per atto pubblico e, nel caso di costituzione ad opera di un terzo, anche per testamento. I beni in questione possono essere immobili, mobili registrati, o titoli di credito. A meno che l’atto di costituzione disponga altrimenti, la proprietà dei beni spetta ad entrambi i coniugi; soltanto con il reciproco consenso di costoro e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice, è possibile l’alienazione dei beni o la costituzione su di essi di ipoteche, pegni o altri vincoli. Quando il fondo cessa (per morte di uno dei coniugio per raggiungimento della maggiore età dell’ultimo dei figli minori), il giudice, valutate le circostanze, può attribuire ai figli, in godimento o proprietà, una quota di beni. I frutti devono essere destinati ai bisogni della famiglia, e l’amministrazione segue le regole dettate per la comunione legale. I beni del fondo e i loro frutti non possono essere oggetto di esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

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