FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

Den. completa: Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare. Il Fondo è stato istituito dall’art. 15 della l. 22.1.1991 n. 1 (legge SIM) abrogato dall’art. 67 del d.lg. 23.7.1996 n. 415 ed è oggi disciplinato dall’art. 62 di questo decreto legislativo, dallo statuto e dal regolamento operativo approvati da Tesoro con d.m. 30.6.1998, modif. dal d.m. 29.3.2001. Il Fondo ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è alimentato dai contributi obbligatori delle SIM e degli altri soggetti autorizzati all’intermediazione mobiliare. Il Fondo indennizza gli investitori fino a un massimo di 20.000 euro, sommando per ciascun investitore i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento compiute con altri investitori congiuntamente. Gli interventi del Fondo sono subordinati all’emissione, secondo il caso, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto di omologazione del concordato preventivo. Sono esclusi dall’indennizzo Sono esclusi dall’indennizzo del Fondo i crediti di una serie di persone fisiche e giuridiche. Sono specificate in generale: banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione; enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Sono inoltre escluse dall’indennizzo le persone che hanno avuto particolari rapporti con l’intermediario: società appartenenti allo stesso “gruppo” dell’intermediario; soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5% del capitale dell’intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; amministratori, dirigenti e sindaci dell’intermediario o di altre società del “gruppo” di appartenenza dell’intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell’intermediario o di altre società del “gruppo” di appartenenza dell’intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale; investitori che abbiano concorso a determinare l’insolvenza dell’intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale; coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti predetti.

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