FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (ENCICLOPEDIA)
L’ISTITUZIONE
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento.
Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate.
Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.
Con il D. Lgs. n. 659/96 (pubblicato sulla G.U. del 27 dicembre 1996 ed in vigore dall’11 gennaio 1997) è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti.
In virtù della previsione contenuta nell'art. 96 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti.
Aderiscono così al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
Per le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia vige l'obbligo di adesione salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.
Gli artt. 9-bis e 96-ter del D.Lgs. 385/1993 attribuiscono infine alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositanti.
ORGANI DEL FONDO
Sono Organi del Fondo l'Assemblea delle Banche Consorziate, il Consiglio, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale.
I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature presentate anche per il tramite di associazioni tra banche consorziate.
Il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana è membro di diritto del Consiglio, alle cui riunioni partecipa un delegato della Banca d'Italia.
CONSIGLIO
Presidente: Salvatore Maccarone
Vice Presidente: Mauro Paoloni (Banco BPM)
Consiglieri in ordine alfabetico:
• Davide Alfonsi (Intesa Sanpaolo)
• Angelo Barbarulo (Banca Carige)
• Gerhard Brandstätter (Cassa di Risparmio di Bolzano)
• Umberto Colli (Credito Valtellinese)
• Alessandro D’Agata (CheBanca!)
• Paolo D’Amico (Banca Nazionale del Lavoro)
• Ranieri de Marchis (Unicredit)
• Stefano Del Punta (Intesa Sanpaolo)
• Ariberto Fassati (Credit Agricole Italia)
• Edoardo Maria Ginevra (Banco BPM)
• Nazzareno Gregori (Credito Emiliano)
• Stefano Lado (Banca di Desio e della Brianza)
• Antonio Miglio (Cassa di Risparmio di Fossano)
• Roberto Nicastro (Unione di Banche Italiane)
• Leonardo Patroni Griffi (Banca Popolare di Puglia e Basilicata)
• Antonio Patuelli (Presidente A.B.I. - membro di diritto)
• Lorena Pelliciari (FinecoBank)
• Giovanni Pirovano (Banca Mediolanum)
• Stefano Porro (Unicredit)
• Vito Antonio Primiceri (Banca Popolare Pugliese)
• Stefano Rossetti (BPER Banca)
• Andrea Rovellini (Monte dei Paschi di Siena)
• Camillo Venesio (Banca del Piemonte)
• Francesco Venosta (Banca Popolare di Sondrio)
COMITATO DI GESTIONE
Presidente: Salvatore Maccarone
Vice Presidente: Mauro Paoloni (Banco BPM)
In ordine alfabetico:
• Ranieri de Marchis (Unicredit)
• Stefano Del Punta (Intesa Sanpaolo)
• Nazzareno Gregori (Credito Emiliano)
• Stefano Lado (Banca di Desio e della Brianza)
• Camillo Venesio (Banca del Piemonte)
• Francesco Venosta (Banca Popolare di Sondrio)
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Maurizio Comoli (Banco Popolare)
Sindaci effettivi:
- Amedeo Grilli (Cassa di Risparmio di Fermo)
- Francesco Passadore (Banca Passadore & C.)
Sindaci supplenti:
- Roberto Calzini (Banca Popolare di Cortona)
- Giuseppe Ghisolfi (Cassa di Risparmio di Fossano)
DIRETTORE GENERALE
- Giuseppe Boccuzzi
GARANZIA DEI DEPOSITANTI
L'assicurazione dei depositi costituisce, accanto all'attività di vigilanza e al meccanismo di credito di ultima istanza, una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario.
Si riconosce e si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio e la funzione monetaria dell'intermediazione bancaria, evitando al contempo traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari.
La Direttiva n. 94/19 CE, prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo depositante.
Il legislatore italiano ha recepito la direttiva con il D.L. del 4 Dic. 1996 n° 659, in cui si prevede che il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD, non può essere inferiore a 103.291,38 Euro, per depositante.
Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.
Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, riprendendo il D.Lgs. n. 659/96, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.
Al di là delle fattispecie escluse (sotto elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come:
- i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
- i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
- i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.
Link: www.fitd.it
Redattore: ASSONEBB; Antonio SERRA, Giuseppe Giovanni SCANU
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