FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA

Fondo istituito dalle banche esercenti il credito agrario e regolato dall’art. 45 TUBC. Ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Tesoro. Offre garanzia sussidiaria per le operazioni di credito agrario che contribuiscono ripianamento delle perdite sofferte dalle banche dopo l’esperimento delle procedure di riscossione coattiva. Le operazioni alle quali si applica la garanzia e i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, l’entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all’ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia sono stati determinati dal Tesoro con d.m. 12.11.1996. L’organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Tesoro con d.m. 9.4.1997. Per il suo funzionamento il Fondo può avvalersi di personale proprio o distaccato e dei servizi dell’ABI. Presso il Fondo operano anche la Sezione speciale prevista dall’art. 21 l. 9.5.1975 n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa e la Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della l. 25.1.1971 n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

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