FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA

Il Fondo deriva dall’unificazione del Fondo antiracket (istituito dall’art.18, comma 1, della legge l. 23.2.1999 n. 44 presso il Ministero dell’Interno) e Fondo antiusura (istituito dall’art.14, comma 1, della l. 7.3.1996 n. 108 presso l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket). In conformità alle statuizioni delle due leggi, il Fondo provvede, nei limiti della propria dotazione finanziaria, a elargire somme di denaro a titolo di contributo al ristoro dei danni patiti da vittime delle richieste estorsive (anche nel caso in cui via sia stata acquiescenza alle stesse richieste) purché esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o, comunque, economiche. Provvede anche a concedere somme di denaro a titolo di mutuo (non feneratizio) a coloro i quali si dichiarino vittime del reato di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale sempre a condizione che siano esercenti una qualsiasi attività economica, imprenditoriale e/o artigianale ovvero una libera arte o professione onde consentire loro il reinserimento nell’esercizio di un’attività economica. Al concorrere di tutte le suddette condizioni soggettive ed in assenza delle prescritte condizioni ostative, il Comitato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura esprime, con delibera, parere favorevole all’accoglimento della richiesta di concessione del beneficio presentata dalle vittime dei reati estorsivi e/o dell’usura. In forza di detto provvedimento, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura dispone, con decreto, la concessione di una somma di denaro a titolo di elargizione ex art.14 l. 1999/44 ovvero a titolo di mutuo ex art.14 l. 1999/108. Ai sensi del combinato disposto dell’art.19, comma 4, della legge n. 1999/44 e dell’art.5 del d.p.r. 1999/455, la gestione del Fondo è stata attribuita alla Consap che vi provvede mediante apposita concessione del Ministero dell’Interno del 18.12.1999 (approvata con d.m. 30.12.1999). Il Fondo è alimentato da un contributo sui premi assicurativi dei rami incendio, r.c.d., auto r.d. e furto; da un contributo annuale dello Stato e da una quota di quanto confiscato ai sensi della l. 31.5.1965 n.575 (legge antimafia).

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