FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA
Istituito dall’art. 25 l. 11.2.1992 n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) come gestione separata presso l’INA per il risarcimento dei danni a terzi causati dall’esercizio dell’attività venatoria nei seguenti casi: a) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non è stato identificato; b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (obbligatoria per l’art. 12, comma 8 della l. 1992/157). È ora gestito dalla Consap in regime di concessione del Ministero delle attività produttive. Nell’ipotesi di sinistro causato da cacciatore non identifi cato il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte o un’invalidità permanente superiore al 20%, nel caso di sinistro causato da cacciatore non assicurato il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose con una franchigia di 500 euro. Di recente la Corte costituzionale con sentenza n.470/2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della l. 1992/157 nella parte in cui non prevedeva il risarcimento dei danni alla persona nell’ipotesi in cui il cacciatore che ha causato il danno risulti assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Sono, quindi, ora opponibili al Fondo Caccia anche tali sinistri. Il Fondo è alimentato da contributi delle imprese autorizzate alla copertura assicurativa della responsabilità civile per i danni causati dall’esercizio dell’attività venatoria. Dall’inizio della sua operatività a tutto il 31.12.2001 il Fondo ha erogato indennizzi per un importo complessivo di circa 1,2 miliardi di lire. L’ammontare complessivo dei danni ancora da definire alla data del 31.12.2000 era pari a circa 6,2 miliardi di lire. La modestia dell’intervento sin qui svolto dal fondo è da ricondursi alla sua recente costituzione ed alla costante diminuzione della popolazione dei cacciatori.