FONDO DI GARANZIA DELLA LIQUIDAZIONE
Denominazione completa: Fondo di garanzia della liquidazione nelle operazioni stipulate sui titoli del comparto azionario quotati in Borsa e nel Nuovo mercato. Fondo (v. indennizzi) istituito con provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 16.6.1999 e destinato esclusivamente a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificazioni rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi negoziati in Borsa (v. mercato di borsa) e nel Nuovo Mercato. La gestione del Fondo è affidata dalla società di gestione dei mercati alla Cassa di compensazione e garanzia spa. Sono ammessi a partecipare al Fondo gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione che dichiarano al gestore dello stesso l’intenzione di avvalersi di tale servizio per liquidare i contratti menzionati. A tal fine, gli aderenti sottoscrivono un atto di adesione predisposto dalla società di gestione del Fondo. Questa, con regolamento approvato dalla Banca d’Italia (d’intesa con la Consob) determina le modalità e i termini di versamento dei partecipanti, oltre che i casi, le modalità e i termini per la restituzione degli stessi. In caso di inadempimento degli obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un partecipante, il gestore del servizio di compensazione e di liquidazione dà tempestiva comunicazione alla società che gestisce il Fondo. Questa provvede, quindi, alla copertura dei saldi dell’inadempiente impiegando le somme da questi versate e, in caso di insufficienza, le somme versate dagli altri partecipanti in proporzione della quota versata da ciascuno. L’inadempiente sarà, quindi, tenuto ad un nuovo versamento di importo pari alla somma utilizzata per l’intervento. Nel caso in cui l’intervento del Fondo sia invece di importo superiore alla somma versata dall’inadempiente, la società che gestisce il Fondo deve immediatamente darne notizia alla Consob ed il Fondo subentra nei contratti di riporto e nei contratti che sono in liquidazione al momento del verificatesi dell’inadempimento, subentra nei debiti e nei crediti dell’inadempiente conseguenti all’annullamento delle disposizioni e dei compensi da questi dati e ricevuti, oltreché acquisire la disponibilità degli strumenti finanziari e dei mezzi di pagamento risultanti a credito dell’inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione.