FONDO DI GARANZIA DEI CONTRATTI DI BORSA
Fondo istituito il 12.12.1997 per evitare ritardi nella liquidazione e ridurre il rischio di contagio, disciplinato nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana spa (v. art. 5.2 del Regolamento vigente dal 15.7.2002). L’istituzione e il funzionamento del Fondo sono previsti e regolati dall’art. 68 TUF. Il Fondo è destinato a garantire il buon fine dei contratti di compravendita aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi negoziati e stipulati in borsa e nel Nuovo Mercato, in caso di insolvenza di uno degli operatori, il Fondo è alimentato dai versamenti dei margini (in contante o mediante fideiussione cauzionale) da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni. Il margine viene calcolato il primo giorno di ogni mese, sulla base dei contratti stipulati nei due mesi precedenti e viene successivamente adeguato su base mensile a condizione che la variazione del margine dovuto, rispetto all’ammontare già versato, sia superiore a determinate soglie. La gestione del Fondo è affidata alla Cassa di compensazione e garanzia spa.