FONDO DI COESIONE

Acr.: FCE (fr. Fonds de cohésion; ingl Cohesion Fund). Il FCE è uno strumento finanziario per la politica strutturale della Comunità europea previsto dal secondo comma dell’art. 161 CE (ex art. 130D TCE), per l’”erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di trasporti” tendenti a favorire la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. Il Fondo è stato istituito dal Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16.5.1994, successivamente al quale sono intervenuti i Regolamenti (CE) n. 1264 e 1265/1999 del Consiglio, del 21.6.1999, che hanno modificato rispettivamente il Regolamento istitutivo ed il suo allegato II. Il FCE mira al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità con il finanziamento equilibrato di progetti, di fasi di progetti tecnicamente e finanziariamente indipendenti e di gruppi di progetti che formino un insieme coerente. Esso finanzia, inoltre, studi preparatori riguardanti i progetti ammissibili e la loro realizzazione, misure di assistenza tecnica come studi comparativi, valutazioni di impatto e azioni di sorveglianza, azioni di informazione e di pubblicità. Possono beneficiare del Fondo solo quegli Stati membri a) con un Prodotto Nazionale Lordo-PNL pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria, calcolato in termini di SAL (Standard di Potere d’Acquisto) e che b) abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all’articolo 104 CE (ex art. 104C TCE). Attualmente tali Stati sono la Grecia, la Spagna, l’Irlanda e il Portogallo. È prevista una revisione intermedia sulla base del PNL pro capite prima della fine del 2003. Il Regolamento (CE) n. 1264/1999 fissa il totale delle risorse disponibili per il periodo 2000-2006 in 18.000 milioni di euro, ai prezzi del 1999, così ripartiti: € 2.615 milioni per i primi quattro anni, € 2.515 milioni per il 2004 e il 2005 e € 2.510 milioni per il 2006. Nella revisione compiuta in occasione del bilancio preventivo 2001 gli stanziamenti sono diventati € 2.659 milioni per il 2000, € 2.715 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003, € 2.611 milioni per ciascuno degli anni 2004-2005 e € 2.606 milioni per il 2006. L’allegato I del regolamento (CE) n. 1164/94 precisa la ripartizione indicativa delle risorse tra gli Stati membri: Spagna, 61-63,5%; Grecia, 16-18%, Irlanda 2-6%; Portogallo, 16-18%. È previsto che il Consiglio, nel deliberare in merito alla disciplina del fondo su proposta della Commissione secondo la procedura del parere conforme, riesaminerà il regolamento entro il 31.12.2006. Il testo dell’allegato II potrà invece essere modificato con una procedura semplificata nella quale è solo richiesta la maggioranza qualificata del Consiglio e la previa consultazione del Parlamento europeo. La Comunicazione del 1°.7.1999 della Commissione (“Fondi strutturali e coordinamento con il Fondo di coesione: Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006”) ha dato indicazioni per aiutare Stati membri e regioni nell’elaborare i piani di sviluppo. Il documento illustra le priorità comunitarie per le strategie di programmazione per gli obiettivi 1, 2 e 3 (v. Politica strutturale dell’Unione Europea). Queste strategie dovrebbero far convergere l’utilizzazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione su tre priorità: una migliore competitività delle economie regionali volta alla creazione di posti di lavoro duraturi; il rafforzamento della coesione sociale e dell’occupazione mediante la valorizzazione delle risorse umane; lo sviluppo urbano e rurale nell’ambito di un territorio europeo equilibrato.

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