FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO (ENCICLOPEDIA)

(Si veda anche voce del Dizionario: Fondo comune d'investimento)
1. Intermediario finanziario (mutual fund nella dizione americana, unit o investment trust in quella inglese) specializzato nell’assicurare una funzione di collegamento tra i risparmiatori e il mercato mobiliare o immobiliare, attraverso la raccolta, a fronte dell’emissione di quote rappresentate da appositi certificati, del risparmio tra il pubblico e il suo investimento, nell’interesse dei sottoscrittori dei suddetti certificati, in attività finanziarie o reali. L’attuale nozione di fondo comune di investimento - applicabile sia ai fondi mobiliari che a quelli immobiliari - è contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera j) del Testo unico della finanza (Tuf), come modificato dall’art. 32, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Alla luce della formulazione, per “fondo comune di investimento”, si intende “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”. La partecipazione al fondo garantisce al singolo investitore i benefici di una razionale diversificazione del proprio portafoglio di investimenti in termini di livello e stabilità del rendimento, che da solo non avrebbe mai potuto realizzare (c.d. economie di scala di tipo finanziario), unita ad una gestione dinamica ed anticipativa da parte di operatori dotati di elevata professionalità. Il risparmio che confluisce nel fondo comune viene raccolto attraverso sportelli bancari o agenti e reti di vendita esterne operanti attraverso consulenti finanziari. Le scelte di investimento competono, invece, alla SGR, che è la vera responsabile delle scelte di investimento e della performance ottenuta dal fondo. Ogni fondo comune è comunque provvisto di un prospetto informativo, redatto secondo le regole dettate dalla Consob nella sua veste di organismo competente in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, nel quale tra l’altro vengono indicate anche le tipologie di investimento che i gestori di quel fondo prevalentemente effettuano e il sottostante profilo di esposizione al rischio. I valori acquisiti con il risparmio versato vanno a costituire il patrimonio del fondo, che può essere composto da attività finanziarie (in particolare valori mobiliari come azioni, obbligazioni, titoli di mercato monetario, polizze di credito commerciale, accettazioni bancarie ecc.) oppure esclusivamente da attività immobiliari (edifici e terreni). Nel primo caso si parla di fondi comuni d’investimento mobiliare, nel secondo di fondi comuni d’investimento immobiliare. In ogni caso il patrimonio del fondo è suddiviso in tante parti, o quote, aventi tutte il medesimo valore unitario. Tale valore viene aggiornato quotidianamente e si ottiene dal rapporto tra il valore netto del patrimonio del fondo e il numero delle quote in circolazione. Dette quote sono oggetto di negoziazioni sul mercato secondario, il che conferisce all’investimento un certo grado di liquidità.

2. In merito alla variabilità del patrimonio dei fondi d’investimento si suole distinguere in genere tra fondi chiusi (o a capitale fisso) e fondi aperti (o a capitale variabile). I primi, solitamente caratterizzati da un rischio relativamente più elevato, riguardano ben definiti investimenti di cui è dichiarata fin dal principio la dimensione e la qualità e si caratterizzano quindi per un importo fisso di sottoscrizioni raggiunto il quale le sottoscrizioni medesime si chiudono. Il sottoscrittore di fondi chiusi non ha il diritto al rimborso delle quote in qualsiasi momento, come avviene invece per i fondi aperti. Nel caso desiderasse liquidare le sue quote, infatti, egli deve ricorrere al mercato secondario delle stesse, sul quale invece può trovare contropartite a prezzi che possono rispecchiare sia il valore attribuito dal mercato al portafoglio del fondo in gestione, sia l’andamento specifico del mercato delle quote di quest’ultimo e le aspettative degli operatori. In taluni casi i fondi chiusi hanno una durata predeterminata, p.e. tre o cinque anni, al termine della quale il fondo viene liquidato e il suo controvalore monetario ripartito pro quota fra tutti i sottoscrittori. I fondi aperti sono invece contraddistinti da un capitale di entità variabile in ragione della continua entrata ed uscita dei sottoscrittori, i quali possono in ogni momento sottoscrivere nuove quote emesse o chiedere il riscatto di quelle già in loro possesso. Ne consegue che il patrimonio di tali fondi subisce reiterate movimentazioni ed è oggetto di continui acquisti e vendite sul mercato. Un’ulteriore distinzione tra i fondi d’investimento mobiliare viene fatta con riguardo alla composizione del patrimonio e, di conseguenza, alle caratteristiche di rischio, rendimento e liquidità. Essi possono infatti specializzarsi in titoli appartenenti a determinati settori produttivi o paesi ovvero possono investire prevalentemente in titoli azionari, obbligazionari, di mercato monetario oppure essere misti (bilanciati).

3. La delegificazione compiuta dal TUF. Il TUF ha delegificato in gran parte la materia relativa ai fondi comuni e ha attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze, alla Consob e alla Banca d’Italia il potere di regolamentare molteplici aspetti di tale attività. La Banca d’Italia ha emanato il 20 settembre 1999 un regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Esso ha disciplinato in particolare il frazionamento del rischio degli OICR, le partecipazioni detenibili dalle SGR, le operazioni di fusione fra fondi comuni e fra SGR, i criteri di valutazione del patrimonio degli OICR e di calcolo del valore delle quote. In precedenza il d.m. Tesoro 24.5.1999 aveva superato la precedente impostazione disciplinare basata sulle singole tipologie di fondi (mobiliari aperti, mobiliari chiusi, immobiliari ecc.), mantenendo una netta distinzione solo tra OICR aperti e chiusi. I fondi che investono in beni con scarsa liquidabilità (come p.e. beni immobili, strumenti finanziari non quotati) devono avere la forma di fondi chiusi. Con riferimento a questi ultimi, è venuto meno il divieto precedentemente posto al controllo di società non quotate ed è stata prevista la possibilità di costituire fondi dedicati alla cartolarizzazione di crediti ai sensi della l. 30.4.1999 n. 130. Le disposizioni di attuazione hanno ampliato inoltre le categorie di beni con cui gli OICR possono investire il proprio patrimonio, comprendendo oltre agli strumenti finanziari quotati e non quotati ed i beni immobili anche i depositi bancari, i crediti e “altri beni” per i quali esiste un mercato, ed hanno previsto altresì la possibilità di istituire fondi riservati a investitori qualificati e fondi speculativi, che possono derogare alle regole prudenziali fissate da Banca d’Italia. Con riferimento alla valutazione del patrimonio dell’OICR, la nuova normativa raccomanda agli operatori l’utilizzo di risorse qualificate e l’adozione di adeguate procedure di controllo, prevedendo inoltre che i titoli quotati siano valutati in base ai prezzi di mercato, gli strumenti finanziari non quotati al presumibile valore di realizzo, i beni immobili al valore corrente desunto dal mercato e dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni stessi. Per i crediti e gli altri beni in cui può essere investito il patrimonio del fondo è prevista la valutazione ai prezzi di mercato. Le nuove disposizioni in materia di partecipazioni detenibili risultano inoltre meno stringenti rispetto alla normativa precedente consentendo la possibilità per le SGR di assumere partecipazioni in altre SGR, banche, SIM oltre che in società che svolgono attività finanziaria, strumentale o assicurativa, ma non in imprese non finanziarie. Inoltre, dal 1 dicembre 2014 i Fondi Comuni di Investimento possono richiedere l’ammissione alla negoziazione a piazza Affari. Nello specifico, possono richiedere l’ammissione i fondi e le sicav di OICR aperti conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS).

 

Vedi anche:

Fondi comuni di investimento BANCA POPOLARE DI VICENZA

Fondi comuni d'investimento BAPR

Fondi comuni d'investimento Gruppo BPER

Fondi comuni d'investimento Gruppo CARIGE

Fondi comuni d'investimento INTESA SANPAOLO

Fondi comuni d'investimento UBI BANCA

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