FONDAZIONE DI ORIGINE BANCARIA
1. Persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Le fondazioni bancarie sono nate come “enti conferenti” con la l. 30.7.1990 n. 218 e il d.lg. 20.11.1990 n. 356, i quali consentivano alle banche con forme organizzative pubbliche di scorporare l’azienda bancaria e di conferirla a società per azioni costituite unilateralmente. Dopo aver conferito l’azienda bancaria, le fondazioni dovevano rimanere proprietarie dei pacchetti di controllo delle banche conferitarie pur mantenendo un fine istituzionale non di gestione delle partecipazioni ma di perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità sociale. Successivamente la l. 30.7.1994 n. 474 ha abrogato le norme sulla permanenza del controllo pubblico, introducendo uno strumento di sollecitazione alle dismissioni degli enti conferenti. Proprio nel contesto di una progressiva dismissione delle partecipazioni di controllo delle società conferitarie detenute dalle fondazioni bancarie, è stato introdotto il d.lg. 17.5.1999 n. 153 (in attuazione della l. delega 23.12.1998 n. 461) il quale ha disposto che tali partecipazioni possano continuare ad essere detenute, in via transitoria, per 4 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (con possibilità di ulteriore proroga di 2 anni). Per le dismissioni effettuate nel predetto arco temporale sono previsti incentivi fiscali. Successivamente, oltre alla perdita della qualifica di ente non commerciale, sarà l’autorità di vigilanza a provvedervi nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato.
2. Le fondazioni di origine bancaria operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Esse, nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Non sono consentite alle fondazioni l’esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività, comprendendo fra questi almeno uno dei settori rilevanti. Possono esercitare, con contabilità separate, imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori quali la ricerca scientifica, l’istruzione, l’arte, la conservazione dei beni culturali e ambientali, la sanità e l’assistenza alle categorie sociali deboli. Possono inoltre detenere partecipazioni di controllo soltanto in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese. Devono altresì tenere libri e scritture contabili, redigere il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione non solo nell’ipotesi di esercizio di attività di impresa ma anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate dalla fondazione; nella tenuta dei libri sociali e nella redazione del bilancio valgono le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni, in quanto applicabili.
3. Gli statuti, nel definire l’assetto organizzativo delle fondazioni, si devono conformare ai seguenti principi: a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo; b) attribuzione all’organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati; c) previsione, nell’ambito dell’organo di indirizzo, di un’adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, oltre che dell’apporto di professionalità qualificate. Le fondazioni di origine associativa possono, nell’esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell’assemblea dei soci. I componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono. I membri dell’organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Società bancaria conferitaria. L’organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti. Le fondazioni bancarie sono sottoposte a un’autorità di vigilanza che è attualmente il Ministero dell’economia e delle finanze il quale può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l’attività della fondazione. Le Società conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione 864 effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di fondi immobiliari.