FLOTTANTE
Quantitativo di titoli negoziabili in Borsa, al Mercato expandi o al Nuovo mercato. Requisito necessario all’ammissione alla quotazione in tali mercati è la presenza di un adeguato flottante, in grado di garantire un sufficiente livello di liquidità al titolo stesso. Come previsto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana spa, la percentuale minima di flottante per l’emissione sul mercato telematico azionario è attualmente del 25% sul totale delle azioni (20% per il mercato ristretto) di cui è costituito il capitale sociale. Nel computo della percentuale: non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo e di quelle vincolate da patti parasociali che prevedano limiti alla trasferibilità delle azioni; non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che la Borsa Italiana, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo; si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio e da fondi pensione. La Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente il requisito della sufficiente diffusione quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Le suddette disposizioni non si applicano per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, a eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate o negoziate. Per tali azioni la Borsa Italiana può disporne l’ammissione a quotazione o alle negoziazioni con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, oltre che alla prevista durata di esistenza della separata linea. Non si applicano, inoltre, alle azioni di risparmio quotate, per le quali la sufficiente diffusione deve essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato. Per i titoli obbligazionari, i warrant, i certificati rappresentativi di quote di un fondo mobiliare o immobiliare chiuso e le obbligazioni strutturate, il requisito della sufficiente diffusione si presume realizzato se all’atto dell’ammissione alla quotazione gli stessi siano ripartiti tra pubblico e/o investitori professionali in misura ritenuta adeguata dalla Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato. In deroga alle previsioni sopra esposte, la Borsa italiana può ammettere alla quotazione in Borsa strumenti finanziari destinati entro breve, termine a un’offerta pubblica in Borsa e per i quali sia ragionevole prevedere che l’offerta medesima realizzi una sufficiente diffusione tra il pubblico. La sufficiente diffusione di azioni, di certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di obbligazioni e altri titoli di debito, di warrant e altri titoli a essi assimilabili, di certificati rappresentativi di quote di fondi chiusi, e di obbligazioni strutturate può essere valutata tenendo conto delle situazioni derivanti dalla quotazione ufficiale presso Borse di altri Stati. Nella borsa italiana, i titoli a maggiore flottante sono anche definiti blue chips. Il flottante, rappresenta inoltre, insieme ad altri parametri un elemento fondamentale per valutare il grado di liquidità di un titolo.