FIXING
Termine usato inizialmente per la quotazione dell’oro a Londra, poi diffusosi per indicare la quotazione ufficiale di titoli, metalli e valute negoziati in una Borsa. Per le valute il termine indicava il momento della giornata in cui in borsa veniva fissato il cambio ufficiale delle valute con la partecipazione di un rappresentante della banca centrale. La quotazione tramite fixing avviene per opposizione. Gli intermediari autorizzati ad agire nelle borse valori, basandosi sui prezzi e sulle quantità offerte e domandate dai loro clienti, alla chiamata di un certo prezzo si dichiarano compratori o venditori per determinate quantità oppure si astengono. Nel caso in cui la domanda superi l’offerta, il prezzo sale sino a quando la domanda e l’offerta del bene, titolo o valuta trattata si annullano. Nel caso contrario (offerta maggiore della domanda) il prezzo scende sino al nuovo punto di equilibrio. In Italia l’obbligo della quotazione delle valute estere era stato stabilito da ultimo dall’art. 2 del d.p.r. 31.3.1988 n.148. L’UIC procedeva a stabilire il cambio ufficiale in base alla media tra le quotazioni della borsa valori di Milano e quelle di Roma. Il sistema del fixing valutario è stato ufficialmente abolito in Italia con la l. 12.8.1993 n. 312, dopo che nel settembre 1992 era stato sospeso in conseguenza della crisi valutaria e dell’uscita della lira dallo SME. In sostituzione del fixing, e quindi del cambio ufficiale, il d.lg. 24.6.1998 n. 213 (“Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale”) prevede all’art.4.5 che le quotazioni di riferimento contro euro delle principali valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite dal SEBC. La Banca d’Italia (che può rilevare anche le quotazioni di altre valute) comunica le quotazioni al Tesoro che le pubblica sulla Gazzetta ufficiale.