FISSATO BOLLATO
Foglietto bollato messo in vendita dallo Stato o modulo privato sottoposto a bollo attraverso il cui uso si assolve la c.d. tassa sui contratti di Borsa (cfr. r.d. 30.12.1923 n. 3278). Il tributo è dovuto con aliquote graduali diverse a seconda dei contraenti, dell’oggetto del contratto e della sua durata. Non è elemento essenziale del contratto, ma è voluto dalla legge ai soli fini fiscali. Contiene le generalità dei contraenti, le indicazioni delle specie e quantità dei titoli, del prezzo e della scadenza. È composto di due parti, madre e figlia per i contratti “a contanti” e “contanti a giorni”; da tre sezioni (contromatrice, madre e figlia) in caso di operazioni a termine o di riporti; da quattro sezioni (matrice, contromatrice, madre e figlia), qualora il fissato bollato sia rilasciato da un ente iscritto all’albo di cui alla l. 20.12.1932 n. 1607. Le operazioni a termine e i riporti devono essere redatti su foglietti bollati da staccarsi da appositi libretti vistati dall’Ispettore del Tesoro. Tali fissati devono essere bollati presso l’Ufficio del registro. Generalmente però le banche sono abbonate al bollo ed usano moduli con l’indicazione del bollo virtuale. Il fissato bollato deve essere compilato nel medesimo giorno di esecuzione dell’ordine, per le operazioni a contanti, e nel giorno successivo per quelle a termine. I fissati bollati stilati tra agenti di cambio debbono essere consegnati prima dell’apertura della riunione di Borsa successiva alla contrattazione, quelli dei privati vanno spediti entro la giornata successiva. Può essere utilizzato per più di una operazione, purché della stessa natura ed eseguite nello stesso giorno, fra le stesse parti e per un’unica scadenza. La tassa sui contratti di Borsa, assolta attraverso l’uso del fissato bollato, è stata modificata dal d.lg. 21.11.1997 n. 435. In particolare, è stata sostituita la tabella che contiene le aliquote applicabili. Ciò, in specie, per adeguarne la formulazione al nuovo assetto degli intermediari e per descrivere in modo più sistematico la casistica dei rapporti tra le parti contraenti. Si è poi provveduto all’eliminazione della tassa in relazione ai contratti conclusi nei mercati regolamentati, aventi ad oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, a prescindere dai soggetti contraenti. Ciò al precipuo fine di meglio soddisfare l’obiettivo di fare registrare, negli stessi, più ragguardevoli volumi degli scambi nello specifico comparto. Infine, è stato esteso l’ambito oggettivo della tassa anche ai contratti stipulati con operatori stranieri, ripristinando una condizione di parità di trattamento tra intermediari residenti e non per quanto riguarda i loro rapporti con la ordinaria clientela residente.