FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)
Acr. di: Fondo Europeo di Sviluppo (fr. Fonds européen de développement-FED; ingl. European Development Fund-EDF). Strumento finanziario inizialmente istituito per il periodo 1959-64 con la denominazione di Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d’oltremare, denominato FES a partire dal 1964 nel quadro degli accordi con gli Stati africani e Malgascio associati alla CEE (Convenzione di Yaoundé) e inserito poi nell’ambito delle cinque edizioni quinquennali della Convenzione di Lomé dal 1975 al 2000 (compresa la revisione del 1995 a Maurizio) che, ha disciplinato gli aiuti erogati dalla Comunità Europea agli Stati ACP, cioè dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Ci sono stati nove cicli di programmazione del FES: il primo per il 1959-64, due cicli successivi corrispondenti alla Convenzione di Yaoundé I e II (1964-70 e 1970-1975), cinque per la Convenzione di Lomé (1975-1980, 1980-1985, 1985- 1990, 1990-1995, 1995-2000; l’ultima era dotata di una disponibilità di 12.9 miliardi di euro) e un nono ciclo collegato all’Accordo di Cotonou firmato il 23.6.2000 per un periodo di cinque anni dall’1.3.2000. La Parte Quarta di dell’Accordo di Cotonou è dedicata alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e rimanda all’allegato che contiene il Protocollo finanziario dell’Accordo che comprende anche il FES. Il FES è stato gestito dalla Commissione CE, ma non fa parte del bilancio comunitario, essendo finanziato dai contributi degli Stati membri in funzione delle necessità di finanziamento. La Commissione è competente per l’istruzione dei progetti finanziati sotto forma di sovvenzioni e di prestiti speciali, mentre spetta alla BEI l’istruttoria del finanziamento dei progetti che implica abbuoni di interesse o del capitale di rischio. Oltre agli Stati ACP, possono beneficiare del FES anche organismi regionali o interstatali di sviluppo, associazioni di produttori, comunità locali ACP. Il FES finanzia programmi volti allo sviluppo economico e sociale, alla rettifica degli squilibri e all’integrazione delle economie, al miglioramento del tenore di vita della popolazione e a una maggior partecipazione negli scambi internazionali. Il FES è composto di vari strumenti, in particolare gli aiuti non rimborsabili, i capitali a rischio e i prestiti al settore privato. Gli strumenti Stabex e Sysmin volti ad aiutare rispettivamente i settori agricolo e minerario utilizzati fino all’ottavo ciclo del FES sono stati soppressi dall’Accordo di Cotonou che ha razionalizzato gli strumenti del FES e introdotto un sistema di programmazione evolutiva che consente maggiore flessibilità e conferisce maggior responsabilità agli Stati ACP. Il FES non fa parte del bilancio comunitario generale (anche se dal 1993 gli è formalmente riservato un titolo nel bilancio comunitario). Il FES è finanziato dagli Stati membri, dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto da un comitato specifico. Gli Stati membri fissano il bilancio del FES in seno al Consiglio mediante accordi che in seguito sono ratificati dal Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro. Per il quinquennio dal 1°.3.2000, il FES è stato dotato di un contributo comunitario di 13.5 miliardi di euro (oltre alle rimanenze dei FES precedenti per oltre 9,9 miliardi di euro) suddivisi tra i diversi strumenti di programmazione: sviluppo a lungo termine (tra cui il Centro Sviluppo Imprese-CSI e il Centro Sviluppo Agricolo-CSA); cooperazione e integrazione regionale; Fondo investimenti.