FATTURA
Documento emesso dal venditore di beni o prestatore di servizi e consegnato o spedito al cliente. La fattura dev’essere emessa per ciascuna operazione imponibile anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. Assolve alle seguenti funzioni: comunica al compratore l’importo totale del suo debito; consente l’applicazione, quando richiesto dalla legge fiscale, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le indicazioni relative: alla ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, oltre che ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all’emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti, devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; ai corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; al valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; all’aliquota e ammontare dell’imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare al momento di effettuazione dell’operazione e uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all’altra parte. La fattura si considera “formata” nel giorno indicato sul documento ed “emessa” nel giorno in cui viene consegnata o spedita all’altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l’indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso, può essere emessa una sola fattura per tutte le cessioni effettuate nel corso di un mese solare ad uno stesso compratore. Le fatture non imponibili o esenti da Iva devono indicare la norma che dispone la non imponibilità o l’esenzione; quelle con più aliquote devono individuare i diversi imponibili. L’omessa o incompleta fatturazione è punita con la pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta; per le fatture non imponibili o esenti si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 800.000. Il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni, in apposito registro. Le registrazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente elaboratori elettronici ovvero si avvalga, per l’elaborazione dei dati, di centri gestiti da terzi, possono essere eseguite entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.