FALLIMENTO
Procedimento esecutivo concorsuale, cui sono soggetti gli imprenditori commerciali individuali (anche defunti o cessati dall’impresa, ma solo per un anno dalla morte o dalla cessazione) e le società commerciali, esclusi gli enti pubblici che esercitano un’attività commerciale, gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori.
1. Presupposto oggettivo per l’apertura della procedura è lo stato di insolvenza, inteso come organica impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni e desunto da inadempimenti o da altri fatti esteriori risultanti anche in sede penale (fuga e latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali dell’impresa, diminuzione fraudolenta dell’attivo ecc.). Si tratta di un procedimento collettivo, sia perché è attuato nell’interesse di tutti i creditori, affinché gli stessi, salvi i diritti di prelazione, abbiano parità di trattamento nella ripartizione del ricavato della fase di liquidazione; sia perché colpisce indistintamente tutti i beni, mobili ed immobili, del debitore. E collettiva è anche la gestione e liquidazione dei beni, alla quale provvede, in maniera esclusiva, un apposito organo (curatore), mentre i singoli creditori non possono compiere atti esecutivi individuali. Il fallimento, peraltro, costituisce anche una misura conservativa, in quanto, togliendo al fallito il possesso e la disponibilità dei suoi beni, impedisce che gli stessi possano essere sottratti alla garanzia ei creditori. Ricorrendo i presupposti soggettivo e oggettivo previsti dalla legge, il tribunale civile del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, d’ufficio o su richiesta dello stesso imprenditore o di uno o più creditori o del pubblico ministero, provvede con sentenza alla dichiarazione del fallimento. La sentenza è emessa in camera di consiglio, sentito l’imprenditore insolvente e avverso la stessa quest’ultimo e qualsiasi altro interessato possono proporre opposizione (ma questa non ha efficacia sospensiva).
2. La sentenza di fallimento produce effetti di natura personale e patrimoniale. Il fallito resta privato dell’amministrazione, del possesso e della disponibilità dei suoi beni, presenti e futuri, non può efficacemente eseguire pagamenti, perde la legittimazione processuale attiva per i diritti concernenti il fallimento e quella passiva rispetto alle azioni patrimoniali, è iscritto in un apposito registro, non può allontanarsi senza permesso dalla sua residenza, incorre in incapacità di diritto pubblico ed è punibile per particolari reati ipotizzabili solo sul presupposto della dichiarazione di fallimento (bancarotta, semplice o fraudolenta ecc.). A loro volta i creditori, la cui pretesa, qualunque ne sia il contenuto, si converte in un credito di danaro, acquistano il diritto ad essere soddisfatti, salve le legittime cause di prelazione, con parità di trattamento. Diventano inopponibili al creditori gli atti, di alienazione e di costituzione di diritti, non trascritti prima della sentenza. Resta sospeso, agli effetti del concorso dei creditori, il corso degli interessi sui debiti pecuniari del fallito e tali debiti si considerano scaduti anche se non lo sono. I rapporti giuridici preesistenti al fallimento e non ancora esauriti sono variamente regolati; quelli esauriti sono soggetti, a determinate condizioni, alle azioni revocatorie (fallimentare ed ordinaria), dirette a reprimere gli atti dai quali taluni creditori abbiano tratto particolare vantaggio ed a far rientrare nel patrimonio del fallito beni che ne sono usciti indebitamente.
3. Organi della procedura fallimentare sono: il tribunale fallimentare, competente a conoscere di tutte le azioni che derivano dal fallimento, escluse le sole azioni reali immobiliari; il giudice delegato, nominato nella sentenza di fallimento, che dirige le operazioni fallimentari e vigila sull’operato del curatore; il curatore, anch’esso nominato nella sentenza di fallimento, che è pubblico ufficiale e che, sotto la guida del giudice delegato, esercita molteplici funzioni (custodia delle attività, liquidazione e ripartizione dell’attivo, eventualmente esercizio provvisorio dell’impresa ecc.); il comitato dei creditori, che ha funzioni consultive e funzioni, sia pure limitate, di sorveglianza. La procedura fallimentare si svolge essenzialmente attraverso le seguenti fasi: l’apposizione dei sigilli da parte del giudice delegato, la rimozione dei sigilli e l’inventario da parte del curatore che, a seguito di questa attività, prende in consegna i beni del fallito, eventualmente continuando, su autorizzazione del tribunale, ad esercitare l’impresa in via provvisoria; inoltre ricostruisce l’attivo con l’eventuale esercizio delle ricordate azioni revocatorie e lo liquida riscuotendo i crediti e vendendo i beni del fallito. Il giudice delegato, su presentazione delle relative domande (in mancanza delle quali il fallimento si chiude), formalo stato passivo, indicando i crediti ammessi (in via privilegiata e chirografaria), quelli ammessi con riserva e quelli esclusi, lo sottopone a verifica da parte dell’adunanza dei creditori, forma lo stato passivo definitivo (v. accertamento del passivo) e lo dichiara esecutivo (dopo di che il fallimento può cessare per concordato proposto dal fallito, approvato dai creditori ed omologato dal tribunale). Il tribunale fallimentare decide, con sentenza appellabile, sulle opposizioni allo stato passivo. Infine, ad opera del curatore, prededotte le spese e le obbligazioni contratte per l’amministrazione del fallimento, si provvede alla ripartizione dell’attivo fra i creditori, soddisfacendo prima, secondo l’ordine fissato dalla legge, quelli ammessi con prelazione e poi, con l’eventuale residuo, per intero o in proporzione all’ammontare dei loro crediti, i creditori chirografari.
4. Il d.l. 14.3.2005 n 35 (art. 2 “ Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni”) ha modificato gli artt. 67 e 70 l. fall. Riguardo agli atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie, (art. 67 l. fall.) ha ridotto ad un anno ed a sei mesi rispettivamente il termine biennale e quello annuale anteriore alla dichiarazione di fallimento per la loro revoca. Ha, inoltre, ritenuto non soggetti all’azione revocatoria a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sia situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’art. 2501, bis, quarto comma, del codice civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis, f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Riguardo agli effetti della revocazione, l’art. 70 novellato prevede, che la revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale, o dalle società previste dall’art. 1 della l. 23.11.1939 n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione .e sancisce ancora che qualora la revoca riguardi atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso, fermo restando il diritto del convenuto di insinuare al passivo un credito di importo corrispondente a quanto restituito.