FACTORING

Termine di origine anglosassone che indica contratto con il quale un’impresa (fornitore-cedente) cede ad altra impresa che eserciti professionalmente tale attività (factor-cessionario) i crediti che sorgono dall’esercizio della propria attività nei confronti di tutti o di alcuni suoi clienti (debitori ceduti). Di solito il factor, prima della scadenza e della riscossione, anticipa le somme relative ai crediti ceduti, percependo, oltre alla commissione del factoring, gli interessi relativi all’anticipo. Può anche pattuirsi che le somme vengono accreditate dopo la scadenza (factoring con accredito a scadenza) ed in tal caso il contratto assume solo la funzione di gestione dei crediti. La cessione dei crediti può avvenire con mantenimento del rischio da parte del creditore cedente: in tale caso la cessione è pro solvendo e il factor acquista i crediti con diritto di rivalsa. Se invece il factor acquista i crediti assumendo i rischi dell’insolvenza del debitore ceduto, la cessione si qualifica pro soluto. In Italia la maggioranza delle operazioni è fatta pro solvendo, mentre all’estero predomina il pro soluto. Il contratto può dunque assumere diverse funzioni: a) gestione dei crediti: quando il factor si occupa di riscuotere i crediti e di perseguire gli eventuali debitori inadempienti; b) finanziamento: quando il factor anticipa l’importo dei crediti acquistati; c) assicurazione: quando il factor acquista i crediti pro soluto (valutando e facendosi compensare il rischio dell’eventuale inadempimento). Il factoring può essere classificato in: maturity factoring in cui l’attività del factor si esplica unicamente nella gestione dei crediti dell’impresa mentre il cedente non riceve alcun finanziamento; credit-cash factoring, in cui la società di factoring anticipa al cliente il controvalore dei crediti commerciali ceduti; notification factoring, quando il cedente si impegna a menzionare su tutte le fatture emesse che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente al factor; non-notification factoring quando non è previsto l’impegno anzidetto. In tal caso il cedente si obbliga a versare immediatamente al factor i crediti riscossi; domestic factoring, quando sia il cedente che il factor svolgono la loro attività nello stesso Paese; international factoring, avente per oggetto crediti derivanti da rapporti di carattere internazionale. In Italia sono diffusi anche i captive factors (o factor finalizzati) di matrice industriale e commerciale, i quali sono società finanziarie appartenenti alle medesime società (e/o gruppi) che cedono i propri crediti commerciali o che garantiscono i crediti ceduti dai propri fornitori, trattenendo così all’interno del gruppo il relativo flusso di reddito.

Il factoring è un contratto atipico in quanto non previsto né disciplinato dal legislatore in modo completo ed organico. La l.21.2.1991 n.52 ha disciplinato la cessione di crediti d’impresa. Essa si applica quando il cedente è un imprenditore; i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa; il cessionario è una banca o un intermediario finanziario il cui assetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa. Sono pertanto esclusi, con conseguente inapplicabilità della legge, crediti che non hanno fonte contrattuale, come quelli derivanti da responsabilità aquiliana e i crediti che derivino da contratti che il cedente ha concluso al di fuori dell’esercizio dell’impresa. I crediti possono essere ceduti anche in massa e anche se non ancora esistenti, cioè prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno, purché ciò avvenga in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. L’art. 2, l. 1991/52 aveva previsto un albo per le imprese che esercitano l’attività di cessione dei crediti. La disposizione è stata abrogata dall’art. 161 TUBC in quanto le predette imprese sono ora iscritte nelle elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 TUBC. In base all’art. 106, TUBC l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di cessione dei crediti d’impresa è riservata alle banche ed agli intermediari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dall’UIC, che abbiano: la forma di società di capitali, l’oggetto sociale che preveda di svolgere l’attività di factoring, il capitale sociale versato di almeno 1 miliardo di lire, il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità e da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità e di onorabilità. L’art. 107 TUBC, inoltre prevede l’istituzione di un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, in cui si devono obbligatoriamente iscrivere gli intermediari finanziari che svolgono l’attività di factoring nei confronti del pubblico e che, ai sensi del decreto del ministero del Tesoro del 13.3.1996, abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 200 miliardi di lire ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 10 miliardi di lire. L’iscrizione può essere effettuata anche d’ufficio e le società iscritte sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia. I soggetti che svolgono in via prevalente l’attività di factoring non nei confronti del pubblico sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco generale. Coloro che posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2% del capitale di un’impresa di factoring, devono avere i medesimi requisiti di onorabilità degli amministratori. Se il soggetto partecipante al capitale in misura superiore al 2% è una persona giuridica o una società di persone, detti requisiti devono riguardare gli amministratori e il direttore generale della società o dell’ente. Chiunque, inoltre, partecipa in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, deve darne comunicazione alla società stessa e all’UIC se è iscritta all’elenco generale di cui all’art. 106, TUBC e alla Banca d’Italia se è iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107, t.u. La comunicazione deve essere effettuata alla Banca d’Italia entro 30 giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si è ridotta entro il limite del 5%. Le comunicazioni sono redatte dallo stesso istituto di vigilanza e prevedono una dettagliata informativa che identifichi i soggetti e le dimensioni della partecipazione. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento. Tuttavia, l’efficacia della cessione verso i terzi non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria fallimentare, tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

La regolamentazione che riguarda il factoring non è basata esclusivamente sulla Legge 52 in quanto la fattispecie del factoring è stata interessata negli ultimi anni, direttamente o indirettamente, da un'intensa attività legislativa e regolamentare a livello nazionale e a livello internazionale, come ad esempio con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione dei crediti nel commercio internazionale, 12 dicembre 2001 e, più recentemente, con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Destinazione Italia). Nel decreto in questione è prevista infatti la possibilità di applicare alle cessioni di crediti d’impresa effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, le formalità per l’opponibilità già previste dalla Legge 52, eliminando, per tale categoria di crediti, la necessità che la cessione avvenga in blocco. Tale ulteriore restrizione, infatti, non è prevista con riferimento alle cessioni di crediti regolate dalla Legge 52. Dette modifiche semplificherebbero notevolmente le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l’una dall’altra.

Vedi anche:

Claris Factor

Factoring Banca Popolare dell'Emilia Romagna

UBI Factor

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