ESTRATTO CONTO

Prospetto redatto dalla banca ed inviato al cliente con periodicità annuale o - a scelta - semestrale, trimestrale o mensile, in cui sono riportati i movimenti in dare e avere del conto corrente verificatisi in un determinato periodo, la data e la valuta di ogni operazione, i saldi contabili (v. saldo)., i tassi di interesse applicati, le spese e le commissioni. Nel caso in cui vi sia una variazione dei tassi, l’estratto conto deve essere comunque inviato alla fine del mese in cui la stessa avviene. Al fine di garantirne i necessari requisiti di attendibilità e di chiarezza, tale prospetto è stato oggetto, prima, di autodisciplina da parte del sistema bancario, che ne ha definito dettagliatamente i contenuti e, poi, di disposizioni legislative. A norma dell’art. 119 TUBC. l’estratto conto deve essere inviato con periodicità annuale o, a scelta del cliente, semestrale, trimestrale o mensile; esso deve fornire un’informazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto; in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ma possono essere impugnati per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni, sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data di ricezione. Secondo l’interpretazione corrente, l’approvazione degli estratti conto non ha efficacia di riconoscimento di debito. Tale approvazione preclude soltanto le contestazioni che riguardano la tenuta del conto, cioè gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale (anche con riferimento alle annotazioni riguardanti i rapporti tra il correntista e altri soggetti), mentre non impedisce di contestare il diritto della banca a procedere a quelle annotazioni in base al rapporto con il cliente: in tale quadro, l’approvazione tacita corrisponde a un’inversione dell’onere della prova a favore della banca. Ai sensi degli artt. 1832 e 1857 c.c., l’approvazione del conto, espressa o tacita, non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni, purché l’impugnazione sia proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura. La definitività, nei limiti visti: degli estratti conto non tempestivamente contestati vale anche nei confronti del fideiussore del correntista, il quale dunque non può sollevare obiezioni in ordine al relativo ammontare. Per impedire la tacita approvazione dell’estratto conto, le contestazioni non possono essere generiche ma devono riguardare le specifiche partite annotate sul conto. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni (art. 1832 c.c., art. 119, d.lg. 1.9.1993 n. 385, TUBC). Gli estratti conto, come disposto dall’art. 13 della tariffa del d.p.r. 1972/642 (imposta di bollo), comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti per ogni semestre, scontano l’imposta di bollo. A norma dell’art. 50 TUBC, l’estratto conto (certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido) consente alle banche di ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.

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